L’Agenzia delle entrate, con la pubblicazione della circolare n. 27 del 7 settembre 2023, ha commentato gli interventi normativi che hanno modificato gli articoli 119 e 121, D.L. 34/2020, con particolare riguardo al blocco della possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura introdotto dal D.L. 11/2023 con decorrenza dal 17 febbraio 2023 (fatte salve una serie di casistiche per le quali è ancora possibile esercitare l’opzione).
Inoltre, anche nell’evento organizzato dalla stampa specializzata lo scorso 20 settembre 2023, sono state fornite tre risposte dall’Agenzia delle entrate inerenti ai bonus edilizi.
Si riepilogano nella Tabella seguente i principali chiarimenti forniti.
Titolo | Chiarimenti |
Compensazione dei crediti nel modello F24 | L’articolo 2-quater, D.L. 11/2023 ha stabilito che la compensazione nel modello F24 di crediti derivanti dall’applicazione dell’articolo 121, D.L. 34/2020 può avvenire nei confronti di debiti di enti impositori diversi. È quindi possibile, ad esempio, estinguere debiti previdenziali e contributivi |
Esercizio dell’opzione per Superbonus | L’articolo 2, comma 2, D.L. 11/2023 prevede una deroga al divieto di opzione con riferimento agli interventi rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
– risulti presentata la CILA nei casi di interventi diversi da quelli effettuati dai condomini; – risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la CILA nei casi di interventi effettuati dai condomini; – risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo per gli interventi comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici. |
Esercizio dell’opzione per bonus “ordinari” | L’articolo 2, comma 3, D.L. 11/2023 prevede una deroga al divieto di opzione con riferimento agli interventi non rientranti nel Superbonus per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
– risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; – siano già iniziati i lavori per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo oppure sia già stato stipulato un accordo vincolante coi fornitori; – risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, nel caso di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati eseguiti da imprese che provvedano entro 18 mesi dall’ultimazione dei lavori alla alienazione o assegnazione dell’immobile e nel caso di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione dell’immobile ubicato in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi dall’ultimazione dei lavori provvedano alla successiva rivendita. |
Varianti degli interventi edilizi agevolati | Per tutte le tipologie di interventi ammessi alle agevolazioni fiscali, nel caso in cui siano stati presentati progetti edilizi in variante alla Cila o al diverso titolo abilitativo richiesto, al fine di applicare le deroghe previste per optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, rilevano esclusivamente:
– la data di presentazione dell’originaria Cila; – la data di presentazione dell’originario diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento da eseguire; – la data della delibera di esecuzione dei lavori, in caso di interventi condominiali. |
Soggetti ancora ammessi all’esercizio delle opzioni | L’articolo 2, comma 3-bis, D.L. 11/2023 prevede una deroga di carattere soggettivo al divieto di opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura per i seguenti soggetti:
– istituti autonomi case popolari ed enti aventi le stesse finalità sociali; – cooperative di abitazione a proprietà indivisa; – Onlus, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. Nel caso di interventi in cui il beneficiario della detrazione è uno dei soggetti evidenziati, è possibile continuare ad esercitare l’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura sia con riferimento al superbonus sia con riferimento ai bonus diversi dal superbonus. È inoltre ancora possibile esercitare le opzioni per gli interventi effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici o dagli eventi metereologici, in presenza di determinate fattispecie (vedasi articolo 119, comma 8-ter, D.L. 34/2020) |
Remissione in bonis | I contribuenti possono avvalersi dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012 nei casi in due casi:
– il contribuente non abbia presentato tempestivamente l’asseverazione di efficacia degli interventi (ai sensi dell’art.3 co.3 D.M. 58/2017), necessaria per fruire dell’agevolazione prevista nei casi di interventi volti alla riduzione del rischio sismico; – il contratto di cessione del credito di imposta non sia stato concluso entro il 31 marzo 2023 ed il cessionario del credito di imposta rientri tra i soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione). Viene, inoltre, chiarito che il contribuente dovrà versare una sanzione di euro 250 per ciascuna comunicazione telematica di cessione del credito non effettuata entro il 31 marzo 2023 ed effettuata entro il 30 novembre 2023 fruendo della remissione in bonis. |
Fattura con sconto integrale | In caso di fattura emessa con sconto “integrale”, in presenza dei requisiti oggettivi per la fruizione integrale della detrazione sulla fattura oggetto di sconto, in assenza di pagamento effettuato dal cliente, la spesa si considera sostenuta alla data di emissione della fattura. La fattura con sconto “integrale” si considera emessa alla data di trasmissione all’SdI.
Nel caso, invece, di sconto in fattura “parziale” la spesa si considera sostenuta alla data di esecuzione del bonifico parlante dell’importo non oggetto di sconto, e non alla data di trasmissione della fattura all’SdI. |
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.