Tra le tante questioni che interessano la disciplina delle note di variazione Iva disciplinate dall’articolo 26, D.P.R. 633/1972 occorre segnalare il problema riguardante i possibili rimedi agli errori che vengono commessi in fase di emissione del documento di certificazione disciplinato dall’articolo 21 del medesimo decreto, cioè la fattura.  

È bene ricordare che, in via generalizzata e salvo talune eccezioni che stanno progressivamente scemando (come ad esempio accade per i contribuenti forfettari che entro determinati limiti potranno emettere fatture in formato cartaceo solo fino al prossimo 31 dicembre 2023), il documento deve necessariamente essere emesso in formato elettronico e fatto transitare attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). 

Con la recente risposta a interpello n. 447/E/2023 l’Agenzia delle entrate, riprendendo precedenti interventi di prassi (si veda risposta a interpello n. 395/E/2019) ha affrontato lo specifico caso della duplicazione nella emissione di fatture elettroniche nella medesima data.  

Nel caso specifico il contribuente, resosi conto che gli invii delle fatture risultavano duplicati, ha chiesto all’Agenzia quale modalità di correzione degli errori poter porre in essere, ipotizzando come soluzione l’invio di una nota di variazione cumulativa per ogni cliente, indicando nel campo causale di ciascun documento la dicitura “storno totale delle fatture emesse per errore inviate al SdI nell’anno…” e non ravvisando la necessità di riportare la nota di credito nei registri contabili in quanto dagli stessi non risultava alcuna duplicazione. 

Dopo aver precisato che il Sistema di Interscambio effettua ordinariamente una serie di controlli propedeutici all’inoltro al soggetto destinatario per ogni file correttamente ricevuto, intercettando solitamente l’invio di un file eventualmente già trasmesso, l’Agenzia afferma che qualora i file duplicati non vengano automaticamente scartati in ragione dei controlli di cui sopra, si ritiene corretta l’emissione di una nota di variazione ex articolo 26, comma 2, D.P.R. 633/1972, facendo pertanto rientrare tale fattispecie (errore di duplicazione) nella casistica compresa nella dizione “simili” del citato comma.  

 

Il comma 2 dell’articolo 26 

Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25. 

 

 

Ribadendo il principio della facoltatività (e non della obbligatorietà) della nota di variazione in diminuzione, infine, l’Agenzia letteralmente precisa quanto segue “Ciò posto, subordinatamente alla registrazione dei duplicati (che però dalle precisazioni riportate dall’Istante nell’ istanza di interpello non era stata eseguita), l’Istante ha facoltà (e non, quindi l’obbligo) di emettere e di registrare le note di variazione per lo storno dei duplicati”. 

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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