La L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio per il 2023, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi. Gli interventi più importanti saranno oggetto di approfondimento in appositi articoli a parte.
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2–9 |
Credito di imposta energia elettrica e gas Vengono previsti, anche nel I trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta, previsti per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas in capo alle imprese, introdotti nel 2022. Credito di imposta imprese energivore Alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del IV trimestre dell’anno 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 45% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell’anno 2023. Il credito d’imposta spetta anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse autoconsumata nel I trimestre dell’anno 2023. In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al I trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. Credito d’imposta imprese con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del Decreto Mise 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, in misura pari al 35% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel I trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre dell’anno 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Credito di imposta imprese gasivore Alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Credito d’imposta imprese non gasivore Alle imprese diverse da quelle di cui all’elenco per l’anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali ai sensi del D.M. 541/2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, pari al 45% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel I trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al IV trimestre dell’anno 2022, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subìto un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Norme comuni dei crediti d’imposta Nel caso in cui l’impresa destinataria del contributo si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel IV trimestre dell’anno 2022 e nel I trimestre dell’anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel IV trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare del credito d’imposta spettante per il I trimestre dell’anno 2023. L’ARERA, entro 10 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 definirà il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore. I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. A tal fine non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; – all’articolo 34, L. 388/2000. I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub, ovvero, di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e Iva di cui al D.P.R. 322/1998 e dai responsabili Caf, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta. I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro il 31 dicembre 2023. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020. Incaricato del monitoraggio sulla fruizione dei crediti è il Mef. |
10 |
Superbonus Viene introdotto il nuovo comma 7-bis, articolo 119, D.L. 34/2020, riconoscendo il c.d. superbonus anche alle Onlus, Odv e Aps iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, per le spese relative all’installazione di impianti solari fotovoltaici realizzati in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi c.d. trainanti, a condizione che questi ultimi siano situati all’interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c) (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico), e all’articolo 142, comma 1 (aree tutelate di interesse paesaggistico), D.Lgs. 42/2004. Inoltre, intervenendo sul comma 16-ter, viene stabilito che, fermo restando il calcolo del limite di spesa previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle Onlus che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del CdA non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, l’estensione della detrazione agli impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche, avviene fino alla soglia di 200 chilowatt all’aliquota del 110%. |
13-14 |
Iva settore del gas e somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano Viene prorogata la riduzione dell’Iva al 5% alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023. Viene ridotta al 5% anche l’aliquota Iva relativa alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia di cui all’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023. |
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Iva settore teleriscaldamento Viene prevista l’aliquota Iva al 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. Se tali forniture sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28 febbraio 2023, sono determinate le modalità attuative. |
17 |
Bonus sociale e bonus elettrico Limitatamente al 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e alla compensazione per la fornitura di gas naturale, i nuclei famigliari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 fino a 15.000 euro (prima il limite era pari a 12.000 euro). |
39-40 |
Proroga termine entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell’accesso agli incentivi Viene posticipato al 31 dicembre 2023 il termine entro cui gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano devono entrare in esercizio per poter accedere al riconoscimento, da parte del GSE, di una somma pari a 375 euro per ciascun Certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC). La disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue. |
45-51 |
Credito di imposta acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca Alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca e alle imprese esercenti l’attività agromeccanica di cui al codice ATECO 01.61 è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio delle predette attività, un credito d’imposta, in misura pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel I trimestre solare dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva. Il credito di imposta è riconosciuto anche alle imprese esercenti l’attività agricola e la pesca in relazione alla spesa sostenuta nel I trimestre solare dell’anno 2023 per l’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali. Modalità di utilizzo Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e – all’articolo 34, L. 388/2000. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, D.Lgs. 385/1993, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, D.Lgs. 385/1993, ovvero di imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità, rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’Irap e all’Iva, di cui al D.P.R. 322/1998, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf, dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni dell’articolo 122-bis, D.L. 34/2020, nonché, in quanto compatibili, quelle dell’articolo 121, commi da 4 a 6, D.L. 34/2020. Il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta è effettuato dal Mef. Modalità utilizzo del credito III trimestre 2022 Introducendo nell’articolo 7, D.L. 115/2022, il nuovo comma 1-bis, viene previsto che il credito relativo al III trimestre 2022 può essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, entro il 31 marzo 2023. |
52-53 |
Vetro di Murano Il fondo istituito dall’articolo 1, comma 702, L. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022), destinato alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, è rifinanziato con 1,5 milioni di euro per l’anno 2023. Gli interventi di sostegno sono concessi ai sensi e nei limiti della Comunicazione della Commissione Europea concernente il quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del fondo tra domande nuove e domande già presentate, non finanziate in tutto o in parte a causa della mancata applicazione del quadro temporaneo. |
54 |
Regime forfettario Intervenendo sull’articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro. Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell’Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l’uscita dal regime. |
55-57 |
Tassa piatta incrementale Limitatamente al 2023, viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva. Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale. |
58–62 |
Detassazione mance personale settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande Le mance, anche a mezzo di pagamento elettronico, erogate ai dipendenti delle strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, L. 287/1991 privati, con un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5%, nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del Tfr. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette. |
63 |
Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti Intervenendo sull’articolo 1, comma 182, L. 205/2018, per il solo 2023, viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato. |
64 |
Plastic tax e sugar tax Viene posticipata al 2024 l’entrata in vigore sia della c.d. plastic tax sia della c.d. sugar tax. |
65–69 |
Ammortamento fabbricati strumentali imprese nel commercio al dettaglio di prodotti di consumo Viene prevista, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i 4 successivi, limitatamente alle imprese operanti in una delle attività di cui ai codici ATECO: 47.11.10 (Ipermercati); 47.11.20 (Supermercati); 47.11.30 (Discount di alimentari); 47.11.40 (Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari); 47.11.50 (Commercio al dettaglio di prodotti surgelati); 47.19.10 (Grandi magazzini); 47.19.20 (Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici); 47.19.90 (Empori e altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari); 47.21 (Commercio al dettaglio di frutta e verdura in esercizi specializzati); 47.22 (Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne in esercizi specializzati); 47.23 (Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi in esercizi specializzati); 47.24 (Commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria in esercizi specializzati); 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati); 47.26 (Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco in esercizi specializzati); 47.29 (Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati) la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle attività di cui sopra, in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%. Le imprese di cui sopra il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio dell’impresa, aderenti al regime di tassazione di gruppo disciplinato dagli articoli 117 e ss., Tuir, possono avvalersi della disposizione in relazione ai fabbricati concessi in locazione a imprese operanti nei settori di cui sopra e aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono adottate le disposizioni attuative. |
70 |
Fondo cessione gratuita prodotti per concorsi a premi Viene istituito, nello stato di previsione del Mef, un fondo destinato all’attenuazione degli oneri fiscali connessi alla cessione gratuita, da parte di imprese di commercio di prodotti di consumo al dettaglio, nell’ambito di manifestazioni a premi, di materiale informatico e didattico per le esigenze di istruzione delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e degli asili nido, nonché delle strutture di assistenza sociale in favore dei minori, gestiti da enti pubblici o privati nonché da enti religiosi, nel rispetto delle previsioni in materia di regime de minimis. Con D.P.C.M., da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono adottati termini e modalità di attuazione. |
72 |
Aliquota Iva prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile Intervenendo sulla Tabella A allegata al D.P.R. 633/1972, viene prevista l’applicazione dell’aliquota del 5% per la cessione di: – assorbenti e tamponi; – latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00); pannolini per bambini; seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. |
73 |
Aliquota Iva cessione di pellet Viene prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10% per le cessioni di pellet. |
74–75 |
Acquisto prima casa da parte di under 36 Intervenendo sull’articolo 64, D.L. 73/2021, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023. A tal fine viene stabilito il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023 con l’assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro. |
76 |
Detrazione Irpef Iva sull’acquisto di immobili da imprese costruttrici Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall’Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da Oicr immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi. |
77–78 |
Imposta sostitutiva sulle prestazioni corrisposte dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera e dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera Viene esteso il regime della ritenuta a titolo di imposta sostitutiva del 5%, operata dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione sulle somme corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) e della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), anche al contribuente che riceva all’estero l’accredito delle suddette somme, senza intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani. |
79 |
Pensioni corrisposte dal Principato di Monaco Viene introdotta un’imposta sostitutiva del 5% sulle somme corrisposte da enti di previdenza e assistenza del Principato di Monaco, percepite da soggetti residenti in Italia senza l’intervento di intermediari italiani. |
80 |
Proroga esenzione Irpef redditi dominicale e agrario Modificando l’articolo 1, comma 44, L. 232/2016, viene estesa al 2023 l’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e Iap iscritti nella previdenza agricola. |
81–82 |
Esenzione Imu immobili occupati Viene introdotta nell’articolo 1, comma 759, L. 160/2019, la nuova lettera g-bis), stabilendo l’esenzione Imu per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633, c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo deve comunicare al Comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto Mef, da emanare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa in caso di venir meno del diritto all’esenzione. Per ristorare i Comuni per le minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. |
84–86 |
Indeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali Introducendo dei nuovi commi all’articolo 110, Tuir, viene previsto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir. A tal fine, si considerano Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali le giurisdizioni individuate nell’allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea. Tali limitazioni non trovano applicazione quando le imprese residenti in Italia forniscono la prova che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. Tali spese e gli altri componenti negativi deducibili devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L’Amministrazione, prima di procedere all’emissione dell’avviso di accertamento d’imposta o di maggiore imposta, deve notificare all’interessato un apposito avviso con il quale è concessa al medesimo la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove di cui sopra e, nel caso in cui non siano ritenute idonee, deve esserne data specifica motivazione nell’avviso di accertamento. A tale fine, il contribuente può interpellare l’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b), L. 212/2000. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle prestazioni di servizi rese dai professionisti domiciliati in Paesi o territori non cooperativi, mentre non trovano applicazione per le operazioni intercorse con soggetti non residenti cui risulti applicabile l’articolo 167, Tuir. A fini di coordinamento vengono modificati: – l’articolo 8, comma 3-bis, D.Lgs. 471/1997, in materia di regime sanzionatorio; e – l’articolo 31-ter, comma 1, lettera a), secondo periodo, D.P.R. 600/1973, in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale. |
87–95 |
Società ed enti non residenti: imposta sostitutiva riserve di utili Viene previsto che gli utili e le riserve di utile non ancora distribuiti al 1° gennaio 2023, risultanti dal bilancio dei soggetti direttamente o indirettamente partecipati di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), Tuir, relativo all’esercizio chiuso nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022, sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato. A tal fine deve essere esercitata l’opzione da parte dei contribuenti che detengono le partecipazioni nell’ambito dell’attività di impresa; in particolare: – i contribuenti assoggettati all’Ires possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 9% degli utili e delle riserve di utile di cui all’articolo 87, Tuir; – i contribuenti assoggettati all’Irpef possono optare per l’assoggettamento a imposta sostitutiva del 30%, degli utili e delle riserve di utile di cui all’articolo 87, Tuir. L’opzione può essere esercitata anche in relazione agli utili attribuibili alle stabili organizzazioni che applicano il regime fiscale disciplinato dall’articolo 168-ter, Tuir. L’opzione, che può essere esercitata distintamente per ciascuna partecipata estera e con riguardo a tutti o a parte dei relativi utili e riserve di utile, si perfeziona con l’indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. L’opzione è efficace a decorrere dall’inizio del periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. Le aliquote sono ridotte del 3% in relazione agli utili percepiti dal controllante residente o localizzato nel territorio dello Stato entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e a condizione che gli stessi siano accantonati per un periodo non inferiore a 2 esercizi in una specifica riserva di patrimonio netto. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, nel termine di 30 giorni decorrenti dal termine di scadenza stabilito per il rimpatrio degli utili o dalla data di riduzione dell’utile accantonato nell’apposita riserva prima del decorso del biennio, deve essere versata la differenza, maggiorata del 20% e dei relativi interessi. L’imposta sostitutiva è determinata in proporzione alla partecipazione detenuta nella partecipata estera e tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo della quota di possesso in presenza di partecipazioni indirette per il tramite di società controllate ai sensi dell’articolo 167, comma 2, Tuir. Il versamento dell’imposta sostitutiva è effettuato in un’unica soluzione entro il termine di scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022. Non è ammessa la compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Gli utili distribuiti si considerano prioritariamente formati con quelli assoggettati alle imposte sostitutive di cui sopra. Il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell’entità estera detenuta dal soggetto residente o localizzato nel territorio dello Stato è incrementato, fino a concorrenza del corrispettivo della cessione, dell’importo degli utili e delle riserve di utili assoggettati all’imposta sostitutiva e diminuito dell’importo dei medesimi utili e riserve di utili distribuiti. Il Mef, con Decreto da emanarsi entro 90 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, provvede a definire le norme di coordinamento. |
96–99 |
Plusvalenze realizzate da soggetti esteri Modificando l’articolo 23, Tuir, viene introdotto il nuovo comma 1-bis, stabilendo che i redditi diversi realizzati mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società ed enti non residenti, il cui valore, per più della metà, deriva, in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono la loro cessione, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati in Italia si considerano prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione delle cessione di titoli negoziati in mercati regolamentati. Intervenendo sull’articolo 5, D.Lgs. 461/1997, viene prevista la tassazione per tali redditi. Inoltre, vengono esclusi i c.d. immobili merce, nonché quelli c.d. strumentali dalle soglie rilevanti per l’imposizione in Italia delle plusvalenze derivanti dalle relative cessioni. Infine, vengono escluse dall’applicazione delle norme sulla tassazione in Italia anche le plusvalenze realizzate da OICR di diritto estero istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni. |
100–105 |
Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. Regime agevolato Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%. Limitatamente agli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all’articolo 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. 131/1986. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, o, in alternativa, utilizzando i moltiplicatori di cui sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni relative al trattamento fiscale degli utili previste dall’articolo 47, commi 1, secondo periodo e dal 5 all’8, Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni; tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. Ai fini dell’imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. L’imposta sostitutiva deve essere versata: – in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023; e – in misura pari al 40% entro il 30 novembre 2023 con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997. |
106 |
Estromissione beni imprese individuali Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, L. 208/2015, relative all’estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali si rende applicabile anche ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023. |
107–109 |
Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%. Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023. |
110 |
Estensione agevolazione per la piccola proprietà contadina Intervenendo sull’articolo 2, D.L. 194/2009, viene aggiunto il comma 4-ter con cui viene esteso il regime agevolativo c.d. piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni che dichiarino nell’atto di trasferimento di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli Iap. |
111 |
Agevolazioni acquisto terreni montani Viene modificato l’articolo 9, comma 2, D.P.R. 601/1973, prevedendo che nei territori montani: a) situati a una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine; b) compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale; c) facenti parte di comprensori di bonifica montana i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. |
112–114 |
Affrancamento quote OICR e polizze assicurative Viene introdotta la facoltà di considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore delle quote o azioni rilevato dai prospetti periodici alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione. Inoltre, si prevede altresì la facoltà di considerare corrisposti i redditi derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita di cui al ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e al ramo V (operazioni di capitalizzazione) assoggettando a imposta sostitutiva con aliquota del 14% la differenza tra il valore della riserva matematica alla data del 31 dicembre 2022 e i premi versati. |
115–121 |
Contributo di solidarietà 2023 Viene istituito per l’anno 2023, con il fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, un contributo di solidarietà temporaneo a carico: – dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica; – dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale; – dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale; – dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi; – dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione Europea. Il contributo, al contrario, non è dovuto dai soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché dalle piccole imprese e dalle microimprese che esercitano l’attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione identificata dal codice ATECO 473000. Il contributo è dovuto quando almeno il 75% dei ricavi del periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività di cui sopra. Viene modificata la base imponibile di calcolo del contributo, posticipando dal 31 marzo al 30 aprile il termine da prendere in considerazione in caso di saldo negativo (che, ai fini del calcolo della base imponibile, determina l’assunzione di un valore di riferimento pari a zero). Viene inoltre stabilito che non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive: – le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti a carico dei quali si applica il contributo; – le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972, se e nella misura in cui gli acquisti a esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini Iva. Il contributo è determinato applicando un’aliquota pari al 50% sull’ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell’Ires relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 10% la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell’Ires conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L’ammontare del contributo, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Il contributo è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2023. Alla luce delle modifiche di cui sopra relative alla base imponibile, è previsto che: – se l’importo risulta maggiore di quello dovuto entro il 30 novembre 2022, il residuo debba essere versato entro il 31 marzo 2023 con le modalità di cui all’articolo 17, D.Lgs. 241/1997; – se l’importo risulta inferiore a quello dovuto entro il 30 novembre 2022, il maggior importo versato sia ammesso in compensazione a decorrere dal 31 marzo 2023. Il contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. |
122 |
Accisa tabacchi Intervenendo sull’articolo 39-octies, D.Lgs. 504/1995, viene stabilito che per le sigarette, l’ammontare dell’accisa è costituito dalla somma dei seguenti elementi: a) un importo specifico fisso per unità di prodotto, determinato – per il 2023 in 28,00 euro per 1.000 sigarette; – per il 2024 in 28,20 euro per 1.000 sigarette; – a partire dal 2025, in 28,70 euro per 1.000 sigarette; b) un importo risultante dall’applicazione dell’aliquota di base, di cui alla voce “Tabacchi lavorati”, lettera c), dell’Allegato I, al prezzo di vendita al pubblico. Viene, inoltre, stabilito che per i tabacchi lavorati (sigarette), l’onere fiscale minimo di cui all’articolo 7, § 4, Direttiva 2011/64/UE, è pari, per l’anno 2023, al 98,10% (rispetto all’originario 96,22%) della somma dell’accisa globale costituita dalle 2 componenti di cui alle lettere a) e b) e dell’Iva calcolate con riferimento al “PMP-sigarette“. La medesima percentuale è determinata al 98,50% per il 2024 e al 98,60% a partire dal 2025. Il nuovo comma 10-bis prevede che con Decreto Mef, da emanare entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall’anno 2023, è determinata l’incidenza percentuale dell’importo specifico fisso per unità di prodotto, sull’importo dell’onere fiscale totale calcolato con riferimento al “PMP-sigarette” rilevato in relazione all’anno precedente. Qualora la predetta incidenza percentuale non sia compresa nell’intervallo di cui all’articolo 8, § 4, Direttiva 2011/64/UE, con il medesimo Decreto, la componente specifica è rideterminata entro il 1° gennaio del secondo anno successivo, in modo da garantire che dalla medesima rideterminazione non derivino minori entrate erariali, rispetto all’anno solare precedente, relativamente all’applicazione dell’accisa sulle sigarette. Viene modificato l’articolo 39-terdecies, D.Lgs. 504/1995, in tema di tabacchi da inalazione senza combustione, stabilendone la sottoposizione ad accisa in misura pari: – al 36,5% dal 1° gennaio 2023; – al 38% dal 1°gennaio 2024; – al 39,5% dal 1° gennaio 2025; e – al 41% dal 1° gennaio 2026. A partire dal 1° gennaio 2023, viene ridotta l’imposta di consumo prevista per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo. |
126–147 |
Disciplina fiscale criptovalute Viene introdotto la nuova lettera c-sexies) all’articolo 67, Tuir, prevedendo che rappresentano redditi diversi le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta. La “cripto-attività” è una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga. Non rileva fiscalmente la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni. Tali plusvalenze, per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 9-bis, articolo 68, Tuir, sono date dalla differenza tra il corrispettivo percepito ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate e il costo o il valore di acquisto. Le plusvalenze di cui al primo periodo sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l’eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione. Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante. Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero. I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione. Eventuali plusvalenze realizzate su cripto-attività fino al 1° gennaio 2023 si considerano comunque realizzate ai sensi dell’articolo 67, Tuir e, ai fini della determinazione della plusvalenza si applica quanto previsto dall’articolo 68, comma 6, Tuir, ai sensi del quale le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito, ovvero la somma o il valore normale dei beni rimborsati, e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione, aumentato di ogni onere inerente alla loro produzione, compresa l’imposta di successione e donazione e con esclusione degli interessi passivi. Alle plusvalenze così determinate, sono ammesse in deduzione le minusvalenze relative ad operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate fino al 1° gennaio 2023. Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 5, D.Lgs. 461/1997, anche le plusvalenze da cripto-attività scontano l’imposta sostitutiva del 26%. Inoltre, per effetto del successivo articolo 6, D.Lgs. 461/1997, vengono inseriti anche i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies), comma 1, articolo 67, Tuir, fra le operazioni per cui è possibile optare per l’applicazione dell’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato. L’esercizio dell’opzione è consentito sempreché intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, banche o imprese di investimento autorizzate, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito (soggetti amministratori). Viene introdotto anche il nuovo comma 1-bis ai sensi del quale l’opzione per il regime del risparmio amministrato può essere resa, con riferimento alle plusvalenze e gli altri proventi realizzati sulle cripto-attività, anche ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale. Modificando il comma 3, si specifica che, nel caso in cui i soggetti deputati al pagamento dell’imposta sostitutiva non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l’applicazione della stessa alle plusvalenze e agli altri redditi realizzati sulle cripto-attività, il contribuente è tenuto a consegnare, anche in copia, la relativa documentazione. Viene, invece, esclusa la possibilità di presentare, in mancanza dei suddetti dati, una dichiarazione sostitutiva in cui gli stessi siano attestati dal contribuente. Modificando il comma 6 anche per le cripto-attività si considera cessione a titolo oneroso il trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonché il passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello del risparmio gestito, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. Vengono inclusi i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale fra i soggetti tenuti a: – provvedere al versamento diretto dell’imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale, entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è stata applicata, trattenendone l’importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente; – comunicare all’Amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta l’ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell’anno solare precedente. Viene modificato anche l’articolo 7, D.Lgs. 461/1997 prevedendo, tra le altre cose, che: – l’opzione per l’applicazione dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio è esercitabile anche per i rimborsi, le cessioni, le permute o la detenzione di cripto-attività di cui alla lettera c-sexies), comma 1, articolo 67, Tuir. In tal caso le operazioni su cripto-valute andranno a concorrere alla determinazione del risultato della gestione ai fini dell’applicazione dell’imposta. L’esercizio di tale opzione è consentito sempreché il contribuente abbia conferito a un soggetto, abilitato alla prestazione del servizio di gestione di portafogli, l’incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all’impresa; – si considera cessione a titolo oneroso il conferimento al regime del risparmio gestito di titoli, quote, certificati, rapporti o cripto-attività. Intervenendo sul D.L. 167/1990, vengono incluse anche le cripto-valute tra i valori per i quali gli intermediari bancari e finanziari che intervengono nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati acquisiti in occasione dell’adeguata verifica dell’identità della clientela in relazione alle predette operazioni di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5, Tuir. Cripto-valute detenute in regime di impresa Modificando l’articolo 110, Tuir, viene introdotto il nuovo comma 3-bis) ai sensi del quale non concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla data di chiusura del periodo di imposta a prescindere dall’imputazione al conto economico. Tali regole si applicano anche ai fini Irap. Imposta sostitutiva sulle cripto-valute al 1° gennaio 2023 Viene previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui alla lettera c-sexies), comma 1, articolo 67, Tuir, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2023 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14%. L’imposta sostitutiva è versata ai sensi del D.Lgs. 241/1997 entro il 30 giugno 2023 e può essere rateizzata fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a partire dal 30 giugno 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente a ciascuna rata. Il valore come sopra definito non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi del comma 9-bis, articolo 68, Tuir. Regolarizzazione cripto-attività non dichiarate Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5, Tuir, che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021 nonché i redditi sulle stesse realizzati possono presentare istanza di emersione secondo il modello approvato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi. Se non sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento la sanzione è pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate. Se sono stati realizzati redditi nel periodo di riferimento è dovuta un’imposta sostitutiva, nella misura del 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, nonché di un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi. La regolarizzazione produce effetti esclusivamente in riferimento ai redditi relativi alle attività non dichiarate e alla non applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 5, comma 2, D.L. 167/1990. Imposta di bollo sulle cripto-attività Viene prevista l’applicazione dell’imposta di bollo ai rapporti aventi a oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore. Le modalità e i termini di versamento sono le stesse di quelle dell’imposta di bollo. |
148–150 |
Presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva Ai fini del rafforzamento del c.d. presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite Iva, il nuovo comma 15-bis.1, articolo 35, D.P.R. 633/1972, prevede che l’Agenzia delle entrate effettui specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a comparire di persona per esibire le scritture contabili richieste dal D.P.R. 600/1973, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati. In caso di mancata comparizione ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana provvedimento di cessazione della partita Iva. Il successivo comma 15-bis.2, chiarisce che, ferma restando la disciplina applicabile nelle ipotesi in cui la cessazione della partita Iva comporti l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie, in caso di cessazione ai sensi dei commi 15-bis e 15-bis.1, la partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita Iva, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all’emanazione del provvedimento di cessazione, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse. Per effetto del nuovo comma 7-ter, articolo 11, D.Lgs. 471/1997, il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, D.P.R. 633/1972, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita Iva. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni. |
151 |
Vendita di beni tramite piattaforme digitali Le piattaforme digitali che facilitano le vendite di beni mobili individuati con Decreto Mef, esistenti nel territorio dello Stato, effettuate nei confronti di un cessionario non soggetto passivo Iva, devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate. |
152 |
Responsabilità cessionario e committente per operazioni Iva inesistenti Modificando il comma 9.bis.3, articolo 6, D.Lgs. 471/1997, in materia di violazioni degli obblighi relativi a operazioni soggette all’Iva applicata mediante inversione contabile, si prevede che il cessionario o il committente siano soggetti a responsabilità con riferimento all’imposta che non avrebbero potuto detrarre solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. |
153–161 |
Definizione agevolata avvisi bonari Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data. La definizione avviene tramite il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. Il pagamento avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023. La definizione avviene con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. In deroga al c.d. Statuto del contribuente i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall’articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno. |
160–161 |
Riapertura termini versamenti Vengono riaperti i termini per il versamento delle ritenute alla fonte, comprese quelle dovute per addizionali regionali e comunali e per l’Iva, già sospese da precedenti provvedimenti e in scadenza il 22 dicembre 2022. Il riferimento è ai versamenti già sospesi in favore delle Federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi: – dell’articolo 1, comma 923, lettere a) e c), L. 234/2021, con riferimento alle ritenute alla fonte e all’Iva; – dell’articolo 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022, che ha disposto una prima proroga della scadenza dei versamenti al 31 luglio 2022; e – dell’articolo 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022, che ne ha posticipato la scadenza al 30 novembre 2022 che si considerano tempestivi se effettuati in un’unica soluzione entro il 29 dicembre 2022, ovvero, in 60 rate di pari importo, con scadenza delle prime 3 rate entro il 29 dicembre 2022 e delle successive rate mensili entro l’ultimo giorno di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2023. In caso di pagamento rateale è dovuta una maggiorazione nella misura del 3% sulle somme complessivamente dovute, da versare per intero contestualmente alla prima rata. In caso di mancato pagamento delle somme dovute, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, è prevista la decadenza dal beneficio della rateazione e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. |
166–173 |
Regolarizzazione irregolarità formali Viene introdotta la possibilità di regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023. La regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione: – delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater, D.L. 167/1990; – per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; – per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023. In deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un pvc, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997, sono prorogati di 2 anni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione. |
174–178 |
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Viene prevista la possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Inoltre, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. La regolarizzazione avviene con il versamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 e non si dà luogo a rimborso. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione. |
179-185 |
Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Viene prevista la possibilità di procedere alla definizione, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, degli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023. In tal caso le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997, entro il termine ivi previsto, con la riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, D.L. 167/1990. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione. |
186–205 |
Definizione agevolata delle controversie tributarie È introdotta la possibilità di definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023. La definizione avviene, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992. In caso di ricorso pendente iscritto nel I grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di I grado; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di II grado. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40% o 15%), per la parte di atto annullata. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata al 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in I grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda, da effettuarsi entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma (ossia, ogni atto impugnato), esente dall’imposta di bollo e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Nel caso di versamento rateale, il perfezionamento si ha con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione richiesta, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. Per i processi dichiarati estinti l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione del diniego. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione. Resta ferma, in alternativa, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’articolo 5, L. 130/2022. |
206–212 |
Conciliazione agevolata delle controversie tributarie In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle CGT di I e di II aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48, D.Lgs. 546/1992. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992, si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, D.Lgs. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla definizione e l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Dalla definizione sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 48, D.Lgs. 546/1992. |
213–218 |
Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione ai sensi dell’articolo 62, D.Lgs. 546/1992, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell’intervenuta definizione transattiva con la controparte. La definizione transattiva comporta il pagamento delle somme dovute per le imposte, le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. La definizione transattiva si perfeziona con la sottoscrizione e con il pagamento integrale delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo intervenuto tra le parti. È esclusa la possibilità di compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. La rinuncia agevolata non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione transattiva. Alla rinuncia agevolata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 390, c.p.c.. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589. |
219–221 |
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale È possibile regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’omesso o carente versamento: a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta; b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto. |
222–230 |
Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione Viene introdotto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui: – all’articolo 3, D.L. 119/2018; – all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e – all’articolo 1, commi da 184 a 198, L. 145/2018. L’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi Principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. Dal 1° gennaio 2023 fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra. Restano ferme, per i debiti di cui sopra, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti. Lo stralcio non si applica ai debiti relativi: – ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), D.L. 119/2018; – alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e all’Iva riscossa all’importazione. Relativamente ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. L’annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento opera limitatamente agli interessi; l’annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. È consentito agli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative. Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. |
231–252 |
Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. concordato minore. Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: a) dell’articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016; b) dell’articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017; c) dell’articolo 3, comma 5, D.L. 119/2018; d) dell’articolo 1, comma 189, L. 145/2018; e) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, D.L. 34/2019. Sono, invece, esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19, D.Lgs. 602/1973. L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023. In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Nella stessa dichiarazione, integrabile entro il 30 aprile 2023, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973; g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54, D.L. 50/2017, ai fini del Durc. Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione. Il pagamento delle somme può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul c/c eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione: a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata, ovvero, di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’abbattimento si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 112/1999. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili. |
253–254 |
Disposizioni in materia di comunicazioni di inesigibilità Vengono rimodulati i termini per la comunicazione di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione. Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia, ovvero, dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate: – per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028; – per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029; – per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030; – per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031; – per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032. |
255 |
Implementazione in Italia della c.d. Investment Management Exemption Vengono chiarite le condizioni secondo le quali non si configura una stabile organizzazione in Italia, da cui discende l’applicazione della normativa fiscale, di un veicolo d’investimento non residente che opera sul territorio nazionale tramite un soggetto indipendente che svolge, per suo conto, l’attività di gestione di investimenti (asset manager). Intervenendo sull’articolo 162, Tuir, per effetto del nuovo comma 7-ter, viene stabilito che ai fini del precedente comma 7, e cioè ai fini di considerare un “agente indipendente” senza che si configuri una stabile organizzazione da parte del veicolo d’investimento, al ricorrere di specifiche condizioni (di cui al successivo comma 7-quater), si presume l’indipendenza dal veicolo di investimento non residente del soggetto (asset manager), residente o non residente, anche operante tramite propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che: – in nome e/o per conto del veicolo di investimento non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione; – ovvero contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti. Il successivo comma 7-quater stabilisce le condizioni affinché la disposizione di cui sopra possa considerarsi applicabile e, pertanto, il soggetto residente all’estero sia sottratto all’applicazione di quanto previsto dal comma 6, articolo 162, Tuir e non si configuri la stabile organizzazione, e precisamente: a) il veicolo di investimento non residente e le relative controllate siano residenti o localizzati in uno Stato o territorio compreso nell’elenco di cui all’articolo 11, comma 4, lettera c), D.Lgs. 239/1996; b) il veicolo di investimento non residente rispetti requisiti di indipendenza stabiliti dal Decreto da emanarsi a cura del Mef; c) il soggetto residente o non residente, che svolge l’attività nel territorio dello Stato in nome o per conto del veicolo di investimento non residente di cui alla lettera a) non ricopra cariche negli organi di amministrazione e di controllo del veicolo di investimento e di sue controllate, dirette o indirette, e non detenga una partecipazione ai risultati economici del veicolo d’investimento non residente superiore al 25%. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto. Il Decreto Mef stabilisce le modalità di computo della partecipazione agli utili; d) il soggetto residente, o la stabile organizzazione nel territorio dello Stato del soggetto non residente, che presta servizi nell’ambito di accordi con entità appartenenti al medesimo gruppo riceva, per l’attività svolta nel territorio dello Stato, una remunerazione supportata dalla documentazione idonea di cui all’articolo 1, comma 6, D.Lgs. 471/1997. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono definite le linee guida per l’applicazione a tale remunerazione dell’articolo 110, comma 7, Tuir. Infine, per effetto del nuovo comma 9-bis, viene precisato che anche quando ricorrono le condizioni del comma 7-quater, la sede fissa d’affari a disposizione di un’impresa residente che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera a disposizione del veicolo di investimento non residente per il solo fatto che l’attività dell’impresa residente reca un beneficio alla società veicolo di investimento. |
264 |
Imposta riserve matematiche ramo vita Introducendo nel comma 2-bis, articolo 1, D.L. 209/2002, la nuova lettera b-bis), viene previsto che, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, viene elevata dallo 0,45 allo 0,50 l’aliquota dell’imposta sulle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio delle imprese assicurative allo 0,50%. |
265–266 |
Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno Intervenendo sull’articolo 1, comma 98, L. 208/2015, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle Regioni del Mezzogiorno. Per il 2023 gli oneri sono individuati in 1.467 milioni. |
267 |
Credito di imposta ZES Intervenendo sull’articolo 5, comma 2, primo periodo, D.L. 91/2017, viene prorogo al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per investimenti nelle ZES (Zone economiche speciali). Per il 2023 gli oneri sono individuati in 65,2 milioni. |
268–269 |
Proroga del credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno Intervenendo sull’articolo 1, comma 185, L. 178/2020, viene esteso all’esercizio 2023 il credito di imposta “potenziato” per investimenti R&S in favore delle imprese operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. |
270 |
Credito d’imposta per impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari di alcune Regioni del Mezzogiorno Intervenendo sull’articolo 1, comma 831, L. 234/2021, viene prorogato al 31 dicembre 2023 il credito di imposta per le spese documentate relative all’installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia nel limite massimo di 1 milione ora esteso anche all’annualità 2024 (oltre che al 2023). |
271–272 |
Proroga dei termini di riversamento del credito d’imposta per l’attività R&S Intervenendo sull’articolo 5, comma 9, primo periodo, D.L. 146/2021, in materia di termine per il riversamento spontaneo del credito d’imposta per investimenti in attività R&S, il termine viene prorogato al 30 novembre 2023 (anziché il 31 ottobre del medesimo anno). Inoltre, le certificazioni relative alle spese R&S, sviluppo e innovazione possono essere richieste alla sola condizione che le violazioni relative all’utilizzo dei relativi crediti d’imposta non siano già state constatate. |
273–275 |
Estensione del principio di derivazione rafforzata Modificando l’articolo 83, Tuir, viene stabilito che l’estensione del criterio di c.d. “derivazione rafforzata” alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili si applica ai soli soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti. Le norme si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022. |
276 |
Contabilità semplificata Intervenendo sull’articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività. |
277 |
Bonus mobili Viene modificato l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, D.L. 63/2013, viene elevato il c.d. bonus mobili per l’anno 2023 a 8.000 euro. |
281 |
Esonero contributi a carico del lavoratore Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l’esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021. È previsto l’incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, l’esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a: – 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro; – 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. |
282 |
Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6, L. 106/2022, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, le risorse del “Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET”, previsto dal comma 352, articolo 1, L. 234/2021, e finanziato con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, sono incrementate di 60 milioni di euro per l’anno 2023, di 6 milioni di euro per l’anno 2024 e di 8 milioni di euro per l’anno 2025. |
283-287 |
Pensione anticipata flessibile – Quota 103 Mediante modifica del D.L. 4/2019, viene introdotta, in via sperimentale per il 2023, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto, da conseguirsi entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente alla predetta data e il conseguente trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. In caso di iscrizione a 2 o più gestioni previdenziali, senza che vi sia già un trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, è prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, L. 228/2012. La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, a far data dal primo giorno della sua decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Per i dipendenti del settore privato, in caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2022, il diritto al trattamento pensionistico decorre dal 1° aprile 2023, mentre per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Per i dipendenti pubblici è prevista una specifica decorrenza del trattamento pensionistico. Ai sensi del comma 286, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi Ivs a proprio carico: in conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 31 gennaio 2023. |
288-291 |
APE sociale Viene prorogata a tutto il 2023 l’APE sociale, misura consistente in un’indennità a carico dello Stato erogata, dall’Inps, a soggetti in condizioni determinate dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità c.d. APE sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia. La proroga riguarda anche i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 92, L. 234/2021. |
292 |
Opzione donna Mediante modifica dell’articolo 16, D.L. 4/2019, viene riproposta per il 2023 “Opzione donna”, ma con nuovi requisiti. Il diritto al trattamento pensionistico “opzione donna” si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, L. 296/2006. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli. |
293 |
Prestazione aggiuntiva rendita Inail patologia asbesto correlata A decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione aggiuntiva, erogata ai soggetti già titolari (o superstiti) di rendita erogata per una patologia asbesto-correlata riconosciuta dall’Inail passa dal 15% al 17% della rendita in godimento. Prestazione malati mesotelioma A decorrere dal 1° gennaio 2023, la prestazione, di importo fisso, per i malati di mesotelioma, che abbiano contratto la malattia per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell’amianto ovvero per esposizione ambientale, passa da 10.000 a 15.000 euro. |
294-296 e 299 |
Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 295) ed è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità). L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299). |
297-299 |
Esonero under 36 Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l’esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017 (under 30, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299). |
298-299 |
Esonero donne L. 92/2012 Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue. |
300 |
Esonero giovani imprenditori agricoli Viene esteso anche al 2023 l’esonero contributivo previsto per i giovani imprenditori agricoli (under 40 anni): alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria Ivs. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. |
301 |
Misure in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale Sono destinati 20 milioni di euro per l’anno 2023 alle attività in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale (Titolo I, Capo III, D.Lgs. 185/2000). |
306-307 |
Smart working lavoratori fragili Fino al 31 marzo 2023, i datori di lavoro, privati e pubblici, devono assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, per i lavoratori dipendenti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 17, comma 2, D.L. 221/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 11/2022. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli. |
309 |
Rivalutazione automatica trattamenti pensionistici Per il periodo 2023-2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (articolo 34, comma 1, L. 448/1998) è riconosciuta nelle seguenti modalità: a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 4 volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100%; b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 4 volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi: 1. nella misura dell’85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a 5 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 4 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a 5 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 2. nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 6 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 6 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 3. nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 8 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 8 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 4. nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 8 volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a 10 volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a 10 volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato; 5. nella misura del 32% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 10 volte il trattamento minimo Inps. Si tenga conto che l’Inps, con la circolare n. 135/2022 ha fissato in via provvisoria l’importo dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori dipendenti, pari a 563,74 euro. |
310 |
Incremento pensioni pari o inferiori al trattamento minimo Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per gli anni 2022 e 2023, per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo Inps, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l’anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, e di 2,7 punti percentuali per l’anno 2024. L’incremento di cui al presente comma non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito. L’incremento è riconosciuto qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo Inps. Si tenga conto che l’Inps, con la circolare n. 135/2022 ha fissato in via provvisoria l’importo dei trattamenti minimi di pensione dei lavoratori dipendenti, pari a 563,74 euro. Qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento disciplinato dal presente comma l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Resta fermo che, ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento è da considerare al netto dell’incremento transitorio di cui al presente comma, il quale non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024. |
312 |
INPGI Viene prorogato al 31 gennaio 2023 il termine entro il quale l’INPGI deve provvedere, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale, alla modifica dello Statuto e dei Regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all’articolo 6, commi 1 e 3, D.Lgs. 103/1996, ai fini dell’adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attività autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023, i Ministeri vigilanti nomineranno un commissario ad acta. |
313 – 321 |
Reddito di cittadinanza Viene previsto che, in attesa di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza (articoli da 1 a 13, D.L. 4/2019) è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Tale disposizione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone: – con disabilità (D.P.C.M. 159/2013); – minorenni; – con almeno 60 anni di età. Vengono poi apportate una serie di modifiche alla disciplina del Rdc. Formazione obbligatoria e per la riqualificazione – A decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla L. 53/2003. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, L. 296/2006, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al D.P.R. 263/2012, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Beneficio economico – La componente del Rdc, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne saranno individuate le modalità di attuazione. Inoltre, si prevede che, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi: devono essere comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente. Partecipazione a progetti utili per la collettività Si prevede che nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni siano tenuti a impiegare tutti i percettori di Rdc residenti. Decadenza Rdc È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare non accetta la prima offerta ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), D.L. 4/2019. Abrogazione dal 2024 del RDC A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli articoli da 1 a 13, D.L. 4/2019 sono abrogati: a tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva”, nel quale confluiscono le economie derivanti dalla abrogazione. |
323 |
Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ISEE Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata: a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’Inps, l’Agenzia delle entrate e il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’Inps. |
324-325 |
Fondo sociale per occupazione e formazione Il finanziamento al Fondo sociale per occupazione e formazione è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale per le imprese operanti in un’area di crisi occupazionale complessa (articolo 44, comma 11-bis, D.Lgs. 148/2015) sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 70 milioni di euro per l’anno 2023, da ripartire tra le regioni con Decreto del Ministero del lavoro. |
326 |
Indennità pesca arresto temporaneo Viene finanziata (30 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione) un’indennità onnicomprensiva, pari a 30 euro per l’anno 2023, per ciascun lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di cui alla L. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio o non obbligatorio. |
327 |
Sostegno al reddito addetti call center Sono finanziate (10 milioni di euro per l’anno 2023 a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione) le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center previste dall’articolo 44, comma 7, D.Lgs. 148/2015. |
328 |
Integrazione salariale gruppo ILVA L’integrazione del trattamento Cigs è autorizzata anche per il 2023, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. |
329 |
Proroga cassa integrazione straordinaria cessazione attività È prorogato per l’anno 2023 il trattamento straordinario di sostegno del reddito per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, (articolo 44, D.L. 109/2018) per un periodo massimo complessivo di autorizzazione del trattamento straordinario di integrazione salariale di 12 mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2023, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. |
342 |
Prestazioni occasionali (c.d. Presto) Viene riformata la disciplina delle c.d. Presto (articolo 54-bis, D.L. 50/2017): per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro). Le Presto possono essere utilizzate, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. È abrogata l’autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo. Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle Presto è vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. |
343 – 354 |
Prestazioni occasionali in agricoltura Viene prevista una disciplina speciale, per il biennio 2023-2024, per le imprese agricole. Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei 3 anni precedenti all’instaurazione del rapporto di prestazione occasionale, ovvero diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali: a) persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19, D.Lgs. 150/2015, nonché́ percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o dell’indennità di disoccupazione denominata DIS-COLL, di cui rispettivamente agli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015, o del reddito di cittadinanza ovvero percettori di ammortizzatori sociali; b) pensionati di vecchiaia o di anzianità; c) giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università; d) detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21, L. 354/1975, nonché́ soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà. Il datore di lavoro, prima dell’inizio del rapporto di lavoro, è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva. L’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo. Per ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato, i datori di lavoro agricoli sono tenuti, prima dell’inizio della prestazione, all’inoltro al competente Centro per l’impiego della comunicazione obbligatoria UNILAV: nella comunicazione i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi. L’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro agricoli che non rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Per il lavoratore il compenso – percepito direttamente dal datore di lavoro sulla base della retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale – è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. L’obbligo di informativa al lavoratore ai sensi dell’articolo 1, D.Lgs. 152/1997 (come modificato dal D.Lgs. 104/2022), è assolta con la consegna di copia della comunicazione di assunzione. L’iscrizione a LUL dei lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di lavoro agricolo può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile. Il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, deve essere effettuata dal datore di lavoro entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, secondo modalità stabilite da Inps e Inail. Sanzioni – In caso di superamento del limite di durata (45 giorni), il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli individuati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione da parte dell’impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13, D.Lgs. 124/2004. |
357 – 358 |
Assegno Unico Universale Viene modificata la disciplina dell’Assegno Unico Universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nei seguenti termini: – è confermato l’importo di 175 euro per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età per ISEE fino a 15.000 euro; – la misura dell’assegno è aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni solo se l’ISEE del nucleo familiare non supera il limite di 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli; – la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico passa da 100 a 150 euro mensili; – è resa permanente la maggiorazione per ciascun figlio con disabilità di età fino a 21 anni; – è confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1. il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro; 2. sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori. |
359 |
Un mese all’80% di congedo parentale In riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità/paternità successivamente al 31 dicembre 2022, l’indennità per il congedo parentale è elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione. |
365 |
Bonus rimozione barriere architettoniche Viene estesa al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è stabilito che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio. |
384–388 |
Mezzi di pagamento Modificando l’articolo 49, D.Lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro. Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012 e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni. Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. |
392–393 |
Proroga dell’operatività transitoria e speciale del Fondo di garanzia per le pmi
Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le pmi, previsto dall’articolo 1, comma 55, L. 234/2021, nonché il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all’articolo 1, comma 55-bis, L. 234/2021. A tal fine, la dotazione del Fondo di garanzia per le pmi di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, è incrementata di 720 milioni di euro per l’anno 2023. |
394 |
Garanzie Ismea per capitalizzazione imprese agricole Al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese agricole di cui all’articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004, vengono assegnati all’Ismea 80 milioni di euro per l’anno 2023. |
395 |
Proroga del credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle pmi Viene prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle pmi di cui alle L. 205/2017 e incrementato l’importo massimo da 200.000 a 500.000 euro. |
396-401 |
Promozione e sostegno delle comunità dei territori delle fondazioni di origine bancaria in difficoltà Viene previsto che nel caso di operazioni di fusione poste in essere dalle Fondazioni di origine bancaria cui al D.Lgs. 153/1999, alle Fondazioni bancarie incorporanti è riconosciuto un credito d’imposta pari al 75% delle erogazioni in denaro previste nei relativi progetti di fusione per incorporazione e successivamente effettuate a beneficio dei territori di operatività delle Fondazioni incorporate, le quali versino in gravi difficoltà in quanto non in grado di raggiungere, per le loro ridotte dimensioni patrimoniali, una capacità tecnica, erogativa e operativa adeguata, ai sensi dell’articolo 12, Protocollo d’intesa del 22 aprile 2015 tra il Mef e l’Associazione di fondazioni e casse di risparmio Spa (ACRI). Si considerano Fondazioni bancarie in gravi difficoltà le Fondazioni di cui al D.Lgs. 153/1999, con un patrimonio contabile, risultante dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021, non superiore a 50 milioni di euro e che, sulla base dei bilanci di missione approvati nel quinquennio 2017-2021, abbiano subìto, rispetto al quinquennio 2012-2016, una riduzione di almeno il 30% dell’importo delle erogazioni deliberate. Il credito d’imposta è assegnato fino a esaurimento delle risorse annue disponibili, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, secondo l’ordine temporale con cui le Fondazioni incorporanti comunicano all’ACRI le delibere di impegno a effettuare le erogazioni. Al fine di consentire la fruizione del credito d’imposta, l’ACRI trasmette all’Agenzia delle entrate, con modalità definite d’intesa, l’elenco delle Fondazioni incorporanti per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera di impegno, in ordine cronologico di presentazione. L’Agenzia delle entrate, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle delibere di impegno e nel limite massimo delle risorse annue disponibili, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, comunica a ciascuna fondazione e per conoscenza all’ACRI l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è avvenuto il riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi, nei quali il credito è utilizzato. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d’imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d’imposta è cedibile dalle Fondazioni incorporanti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, secondo le modalità che verranno definite con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate che verrà emanato. Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e – all’articolo 34, L. 388/2000. |
402-403 |
Fondo per politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy Al fine di sostenere lo sviluppo e la modernizzazione dei processi produttivi e le connesse attività funzionali alla crescita dell’eccellenza qualitativa del made in Italy, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un Fondo per il potenziamento delle politiche industriali di sostegno alle filiere produttive del made in Italy, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 95 milioni di euro per l’anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Mef, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo. |
414–416 |
Sostegno agli investimenti produttivi delle pmi Al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, pmi, viene integrata l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, D.L. 69/2013, la c.d. “Nuova Sabatini” di 30 milioni di euro per l’anno 2023 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese. Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l’ultimazione degli investimenti, previsto dai Decreti attuativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 5, D.L. 69/2013, è prorogato per ulteriori 6 mesi. |
423 |
Termini di consegna dei beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 per la fruizione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi Modificando l’articolo 1, comma 1057, L. 178/2020, viene prorogato al 30 settembre 2023 il regime del credito d’imposta a favore delle imprese che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi, a condizione che il relativo ordine risulti accettato dal venditore entro il 31 dicembre 2022 e che entro tale data sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. |
425 |
Fondo per la sovranità alimentare Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 allo scopo di rafforzare il sistema agricolo e agroalimentare nazionale. |
426 |
Misure di contenimento del cosiddetto “mal secco degli agrumi” Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo a sostegno delle attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione del c.d. “mal secco degli agrumi”, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. |
427 |
Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina Viene istituito, preso il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il ristoro delle aziende della filiera bufalina danneggiate a seguito della diffusione della brucellosi e della tubercolosi sul territorio nazionale, e in particolare nella Regione Campania, nonché per far fronte alla necessità di ripopolamento degli allevamenti, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2023. |
428–431 |
Fondo per l’innovazione in agricoltura Al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all’incremento della produttività nei settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell’impresa, per l’utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell’acqua e la riduzione dell’impiego di sostanze chimiche, nonché per l’utilizzo di sottoprodotti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l’innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Al fine di sostenere gli investimenti per i progetti di innovazione il Fondo può essere utilizzato per la concessione, anche attraverso voucher, di agevolazioni alle imprese, compresa la concessione di contributi a fondo perduto e di garanzie su finanziamenti, nonché per la sottoscrizione di quote o di azioni di uno o più fondi per il venture capital, come definiti ai sensi dell’articolo 31, comma 2, D.L. 98/2011, istituiti dalla società che gestisce le risorse di cui all’articolo 1, comma 116, L. 145/2018. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra possono essere altresì concessi finanziamenti agevolati a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito ai sensi dell’articolo 1, commi da 354 a 361, L. 311/2004. Con uno o più decreti del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Mef, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato. |
432 |
Fondo per il recupero e la cura della fauna selvatica Viene rifinanziato il Fondo per il recupero della fauna selvatica, nella misura di 1 milione di euro per l’anno 2023. |
433 |
Sostegno alle imprese colpite della flavescenza dorata della vite Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpite dalla flavescenza dorata della vite, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. |
439 |
Integrazione della dotazione finanziaria del Programma triennale della pesca e dell’acquacoltura Viene incrementa la dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2022-2024, istituito con l’articolo 2, comma 5-decies, D.L. 255/2010, con 8 milioni di euro per il 2023. |
440 |
Rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura Viene incrementato di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2025 il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell’acquacoltura, istituito con l’articolo 14, D.Lgs. 154 /2004, al fine di intervenire in aiuto delle imprese e delle famiglie colpite da calamità naturali. |
443–445 |
Fondo per gli imprenditori agricoli per la raccolta di legname depositato nell’alveo dei fiumi Al fine di contenere i consumi energetici, di promuovere la produzione di energia dalla biomassa legnosa e l’autoconsumo nonché di prevenire il dissesto idrogeologico nelle aree interne, è consentita agli imprenditori agricoli la raccolta di legname depositato naturalmente nell’alveo dei fiumi, dei torrenti, sulle sponde di laghi e fiumi e sulla battigia del mare, in seguito a eventi atmosferici o meteorologici, mareggiate e piene. Per il finanziamento di tali progetti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con una dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2023. Con Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. |
505 |
Riduzione indennità usura strade da parte di mezzi agricoli Al fine di sostenere le attività imprenditoriali agricole e agromeccaniche, garantendo il corretto impiego delle dotazioni meccaniche aziendali, per la circolazione stradale di convogli formati da macchine agricole con massa complessiva del medesimo convoglio superiore a 44 tonnellate l’indennizzo per la maggiore usura della strada ai sensi dell’articolo 18, comma 5, lettera b), Regolamento di cui al D.P.R. 495/1992, è dovuto nella misura ridotta del 70%, tenuto conto del limitato transito su strada degli stessi. Per compensare gli enti proprietari delle strade dei minori introiti è autorizzata la spesa 2,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. |
614–615 |
Crediti d’imposta in materia sportiva Viene prorogato per tutto il periodo d’imposta 2023, e solo a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa, il credito d’imposta c.d. Sport bonus per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. L’istituto si applica, per l’anno 2023, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Viene modificato l’articolo 9, comma 1, D.L. 4/2022, rendendo applicabile il contributo, sotto forma di credito d’imposta pari al 50% degli investimenti effettuati, previsto dall’articolo 81, D.L. 104/2020, anche agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2023. Per il I trimestre 2023 il contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, non può essere comunque superiore a 10.000 euro. |
639–641 |
Agevolazioni tributi immobiliari Accademia dei Lincei Con una norma di interpretazione autentica si afferma che le disposizioni dell’articolo 3, D.Lgs. luogotenenziale 359/1944 e dell’articolo 1, comma 328, L. 205/2017, si interpretano nel senso che l’Accademia nazionale dei Lincei è esente dalle imposte relative agli immobili anche non direttamente utilizzati per le finalità istituzionali della stessa. Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2023, all’Accademia nazionale dei Lincei trova applicazione l’esenzione Imu per gli immobili degli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. In particolare, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 759, lettera g), e 770, L. 160/2019. |
685–690 |
Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani, in alternativa all’avvio al recupero energetico, nonché al fine di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello di rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2023 per garantire il riconoscimento del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, L. 145/2018 che si ricorda ammontare al 36% della spesa sostenuta per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio. Le istanze devono essere presentate ai sensi del Decreto del Ministro della transizione ecologica 14 dicembre 2021. Per le medesime finalità, a tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell’alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d’imposta è riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il credito di imposta non è soggetto al limite di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti dei prodotti. Ai fini della fruizione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Mef, da adottare entro 120 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa dell’Unione Europea e nazionale e in coerenza con gli obiettivi di riciclaggio di materiali da imballaggio previsti dall’allegato E alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta. |
746–748 |
Proroga esenzioni professionisti ZFU Sisma Centro Italia Viene modificato l’articolo 46, D.L. 50/2017, con cui è stata istituita una ZFU Sisma Centro Italia nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, prevedendo l’estensione di alcune agevolazioni fiscali fino al periodo d’imposta 2023 e integrando l’autorizzazione di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2023. Si ricorda che le agevolazioni previste sono: – esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro; – esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella ZFU nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo di imposta; – esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella ZFU, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; – esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Tale esonero, alle medesime condizioni, spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, nell’utilizzare con appositi bandi le risorse stanziate e le eventuali economie dei bandi precedenti relativi all’utilizzo delle risorse previste dall’articolo 46, D.L. 50/2017, può prevedere clausole di esclusione per le imprese che hanno già ottenuto le agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2, D.L. 50/2017 e che, alla data di pubblicazione dei bandi, non hanno fruito in tutto o in parte dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa in esito ai bandi precedenti. |
768 |
Proroga esenzione Imu Sisma Emilia 2012 Per i Comuni dei territori dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.L. 74/2012, e dall’articolo 67-septies, D.L. 83/2012, l’esenzione Imu prevista dall’articolo 8, comma 3, secondo periodo, D.L. 74/2012, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. |
787 |
Imposta di soggiorno Viene sostituito il comma 1-bis, articolo 4, D.Lgs. 23/2011, prevedendo che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), D.L. 78/2010. I Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019. |
815 |
Proroghe in tema di occupazione di suolo pubblico per il settore della ristorazione Intervenendo sull’articolo 40, comma 1, D.L. 144/2022, viene prorogata di ulteriori 6 mesi, fino al 30 giugno 2023, la possibilità per gli esercizi pubblici, titolari di concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, di disporre temporaneamente strutture amovibili quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, senza necessità delle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146, D.Lgs. 42/2004. |
834–836 |
Modifica dell’Imu a seguito della L.R. Friuli Venezia Giulia 17/2022 Viene modificata la disciplina Imu al fine di prevedere che per la Regione Friuli Venezia Giulia si applichi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la L.R. 17/2022, riguardante l’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) e che, analogamente all’Imu, all’IMI e all’IMIS delle Province autonome, l’ILIA dovuta per gli immobili strumentali sia deducibile dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022. |
837 |
Modifiche alla disciplina Imu Viene modificato l’articolo 1, comma 756, L. 160/2019, concernente l’individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell’Imu, prevedendo che con Decreto Mef possono essere modificate o integrate le fattispecie già individuate. Intervenendo sul successivo comma 767 viene previsto che a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto delle aliquote, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità di legge e pubblicata tempestivamente, si applicano le aliquote di base Imu e non quelle vigenti nell’anno precedente. |
838 |
Canone unico patrimoniale Intervenendo sul comma 818, articolo 1, L. 160/2019, viene stabilito che ai fini della disciplina sul canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, si considerano i tratti di strada situati all’interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti. |
890 |
Regime fiscale delle competenze attribuite ad avvocati e procuratori dello Stato Le competenze di avvocato e di procuratore la cui esazione sia curata, nei confronti delle controparti, dall’Avvocatura generale dello Stato e dalle avvocature distrettuali – con riferimento ai giudizi da esse trattati, nei casi in cui tali competenze siano state poste a carico delle controparti stesse per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione – si interpretano come assoggettate al regime dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all’articolo 50, comma 1, lettera b), Tuir. Inoltre, il regime cui sono assoggettate dette competenze sono escluse da Irap e dell’addizionale regionale Irpef e dei tributi locali. |
894–895 |
Proroga c.d. superbonus Le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 176/2022, con conseguente conferma della percentuale del 110% anche per il 2023, non si applicano: a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129, cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella del 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129, cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.