La Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) interviene per prorogare all’esercizio 2021 il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, in beni tecnologici e in beni immateriali, già introdotto lo scorso anno quale evoluzione della precedente disciplina di super e iper ammortamenti.

Va però segnalato che si tratta di una disposizione che viene potenziata rispetto alla disciplina precedente, in quanto le misure del bonus sono state incrementate, soprattutto per gli investimenti realizzati nel 2021.

Le disposizioni sono contenute nei commi da 1051 a 1064 dell’articolo 1, L. 178/2020.

 

Il credito d’imposta

La Legge di Bilancio conferma anche per il biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali.

Tale bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non hanno invece diritto al credito d’imposta le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.

La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il credito d’imposta spetta, oltre che alle imprese (individuali o in forma societaria) anche ai lavoratori autonomi, limitatamente ai beni strumentali diversi da quelli tecnologici afferenti impresa 4.0 (ossia con esclusione di quelli individuati nell’allegato A e B alla L. 232/2016).

Sotto il profilo temporale, l’investimento deve essere realizzato:

  • a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;
  • ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Pertanto, rispetto alle precedenti proroghe, la presente coinvolge un argo temporale più ampio, di circa 2 anni (oltre all’estensione di ulteriori 6 mesi per i beni “prenotati” tramite contratto con il fornitore e con pagamento dell’acconto).

Sono esclusi dal riconoscimento del credito d’imposta i seguenti investimenti:

  • beni indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir (ossia le autovetture);
  • beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015 (beni impiegati in determinati settori, quali condutture, ferrovie, etc.);
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

Misura del bonus

Il credito d’imposta concesso è variabile in ragione del momento in cui gli investimenti sono realizzati: il bonus è più consistente per gli investimenti realizzati nel 2021 (ovvero entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021), rispetto a quelli che saranno posti in essere nel 2022.

Per gli investimenti effettuati nel 2021 (la norma incorpora in tale fattispecie anche gli investimenti realizzati al termine del 2020, a partire dal 16 novembre scorso):

  • in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (ossia diversi da quelli industria 4.0, per i quali è previsto una misura del bonus maggiore) nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (ossia diversi dai beni immateriali, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, anche mediante piattaforme di cloud computing, per i quali è prevista una specifica misura del bonus), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10%;
  • per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile, la misura del credito d’imposta è elevata al 15%.
  • in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (beni tecnologici di industria 4.0) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti realizzati nel 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022):

  • in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%;
  • in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, il credito spetta nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016 (come detto, si tratta di beni immateriali, quali software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”, anche mediante piattaforme di cloud computing), a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto al fornitore entro la fine del 2022 il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

 

Ammontare del bonus
  Investimento 2021

(ovvero entro 30.6.2022 con ordine e acconto 20% entro 2021)

Investimento 2022

(ovvero entro 30.6.2023 con ordine e acconto 20% entro 2022)

Investimenti in beni strumentali

(max 2 milione di euro)

10% 6%
Investimenti in beni immateriali

(max 1 milione di euro)

10% 6%
Investimenti per agevolare il lavoro agile 15%  
Investimento industria 4.0 50% fino a 2,5 milioni

30% fino a 10 milioni

10% fino a 20 milioni

40% fino a 2,5 milioni

20% fino a 10 milioni

10% fino a 20 milioni

Investimenti in beni immateriali

Allegato B, L. 232/16

20% (max 1 milione di euro) 20% (max 1 milione di euro)

 

Utilizzo del credito

Come per il bonus previsto lo scorso anno, il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione di altri tributi o contributi tramite la presentazione del modello F24; va comunque rammentato che anche in questo caso ancora non è disponibile il codice tributo per effettuare la compensazione.

Detto credito può essere utilizzato a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni (il precedente bonus era invece utilizzabile solo dall’anno successivo), ovvero, per i beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016 (investimento industria 4.0), a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Per gli investimenti diversi dai beni tecnologici industria 4.0, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Decadenza e verifiche

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative. Sul punto l’Agenzia ha specificato che la fattura priva del riferimento non è considerata documentazione idonea e determina, quindi, in sede di controllo la revoca della quota corrispondente di agevolazione.

Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A e B alla L. 232/2016 (industria 4.0), è richiesta una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una autocertificazione del legale rappresentante.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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