Con la definitiva conversione in legge del Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito in L.58/2019), ha preso ufficialità la proroga dei versamenti per i soggetti che applicano gli ISA (articolo 12-quinquies, D.L. 34/2019); è venuta meno, dunque, la possibilità del rinvio dei versamenti al 22 luglio, con una proroga ampia al 30 settembre 2019.
Vi sono ancora dei punti da chiarire, in merito ai quali segnaliamo alcuni spunti.
Il tenore letterale della proroga
Letteralmente si prevede che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito (a oggi, 5.164.569 euro), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap, nonché dell’Iva, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019.
Tale slittamento riguarda non solo i titolari di partita Iva, bensì anche i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir, aventi i requisiti indicati.
I soggetti interessati
In fase di prima analisi era sorto un dubbio in merito alla applicabilità dello slittamento anche ai soggetti minimi e forfettari che, di fatto, erano esclusi dall’applicazione degli ISA; infatti, se il ritardo era imputabile a tale strumento, si poteva argomentare che la proroga non spettasse per chi non lo doveva applicare.
Ma la norma, che sopra abbiamo riportato, non è scritta così, e la conferma è giunta con la risoluzione 28 giugno 2019 n. 64, dove è stato precisato che le disposizioni normative individuano – come soggetti beneficiari – coloro che svolgono le attività economiche per le quali, se esercitate in forma di impresa o di lavoro autonomo, risultano approvati gli Isa in argomento.
Quindi, conferma l’Agenzia delle entrate, la proroga al 30 settembre 2019 si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
La proroga e il versamento in unica soluzione
Chi si avvale della proroga e versa in unica soluzione non ha alcun problema.
Infatti, anziché pagare alle scadenze del 1° luglio o del 31 luglio, provvederà al versamento del modello F24 alla data del 30 settembre.
È chiaro che, per tale ipotesi è legittimo ritenere che:
- nessun interesse aggiuntivo vada applicato;
- nessuna maggiorazione dello 0,4% vada applicata, in quanto risulta del tutto inutile.
Risulta anche possibile ipotizzare che il contribuente possa “frazionare” il versamento complessivo in più modelli F24 (sui quali si indicherà, nel campo rate, sempre il valore 01-01); ovviamente, però, il versamento si dovrà concludere entro e non oltre il 30 settembre.
La proroga e il versamento rateale
Qualche complicazione insorge in capo a chi decide di effettuare il versamento rateale, in quanto il tenore letterale della norma mal si concilia con le usuali abitudini.
Al riguardo, sembra possibile individuare due differenti tesi:
- le rate in cui si divide il versamento sono quelle “usuali”, con la semplice avvertenza che tutte quelle scadenti entro il 30-09 verranno versate tutte entro tale data. In tale caso, si potrebbe anche distinguere, per individuare il numero massimo di rate, anche il momento da cui decorrono i versamenti, quindi 1° luglio, ovvero 31 luglio. Chi sposasse tale tesi avrà un ulteriore problema, vale a dire comprendere se applicare – o meno – gli interessi usuali di dilazione e l’eventuale maggiorazione per chi intendesse idealmente far partire il versamento dal 31 luglio. Nelle tabelle che seguono, si dà rappresentazione pratica del concetto, con l’avvertenza che si è lasciata prudenzialmente esposta la colonna degli interessi (anche per le rate scadenti prima del 30 settembre), pur mancando certezza del fatto che siano realmente dovuti
Rata | Data | Interessi (da verificare) | Scadenza |
1 | 1° luglio | 30 settembre | |
2 | 16 luglio | 0,17 | 30 settembre |
3 | 20 agosto | 0,5 | 30 settembre |
4 | 16 settembre | 0,83 | 30- settembre |
5 | 16 ottobre | 1,16 | // |
6 | 18 novembre | 1,49 | // |
Nel caso in cui si scegliessero 5 rate, il piano sarebbe costruito come segue:
Rata | Data | Interessi | Scadenza |
// | // | // | // |
1 | 31 luglio | // | 30 settembre |
2 | 20 agosto | 0,18 | 30 settembre |
3 | 16 settembre | 0,51 | 30 settembre |
4 | 16-ott | 0,84 | // |
5 | 18 novembre | 1,17 | // |
- il versamento dell’intero importo dovuto ha come prima scadenza quella del 30 settembre 2019, con la conseguenza che si potrà scegliere un piano a 3 rate (30 settembre; 16 ottobre; 18 novembre), oppure a 2 rate (30 settembre; 16 ottobre). Sulle rate successive alla prima si renderanno applicabili gli interessi di dilazione. Chi volesse aderire a tale chiave di lettura, inoltre, potrebbe anche argomentare sull’applicazione di un ulteriore differimento di 30 giorni con applicazione della maggiorazione dello 0,4%. Tale seconda tesi risulterebbe più “aggressiva” e, ad onor del vero, non del tutto coordinata con il tenore letterale della norma.
Solo un chiarimento ufficiale dell’Agenzia delle entrate potrà dissipare i dubbi al riguardo.
I contributi Inps dei soci lavoranti di Srl artigiane e commerciali
I soci lavoranti delle Srl artigiane e commerciali potrebbero essere interessati dal differimento in relazione ai contributi Inps gravanti sulla quota di imponibile della Srl partecipata. Anche per loro spetta il differimento, oppure no?
Il problema, si ritiene, è già stato risolto nel passato con la risoluzione n. 173/E/2007, documento nel quale l’amministrazione aveva affermato che:
- la proroga si applicava anche al socio;
- la proroga interessa solo i contributi Inps da quadro RR, mentre non copre l’eventuale Irpef dovuta dal soggetto per il possesso di redditi propri.
Di fatto, si potrebbe avere un contribuente che versa le somme a debito emergenti dalla dichiarazione a due scadenze differenziate, distinguendo i tributi dai contributi.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e provvederà a fornire gli aggiornamenti del caso non appena l’Agenzia delle entrate avrà chiarito la correttezza dell’interpretazione sopra fornita.