Il D.L. 113/2024, rubricato “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, e ribattezzato Decreto Omnibus, è stato convertito con L. 143/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi.

 

Contenuto
Articolo 1, commi 1-5 Disposizioni in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica

Invio comunicazione aggiuntiva

Viene previsto che, pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, D.M. 17 maggio 2024, devono, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2024 e il 2 dicembre 2024, inviare all’Agenzia delle entrate, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione di cui sopra. La comunicazione preventiva, pena lo scarto deve contenere l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione prevista dall’articolo 7, comma 14, D.M. 17 maggio 2024.

La comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.

L’obbligo di invio della comunicazione integrativa sussiste anche nel caso in cui la comunicazione originaria rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 10 agosto 2024, data di entrata in vigore del presente decreto, sono approvati il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, da utilizzare per le finalità di cui al presente comma e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.

Limite credito riconosciuto

Viene stabilito che l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all’importo del credito d’imposta risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dal 2 dicembre 2024, scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.

A tal fine, la percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all’ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative. Nel caso in cui il credito di imposta fruibile risulti inferiore alla misura definita originariamente dall’articolo 16, comma 1, D.L 124/2023 la relativa autorizzazione di spesa prevista dal comma 6 dell’articolo 16, D.L. 124/2023, è incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024.

Con il medesimo provvedimento sono resi noti, per ciascuna regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES Unica, e in modo distinto per ciascuna delle categorie di micro imprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

a) il numero delle comunicazioni inviate entro i termini;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024;

c) l’ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

Credito inferiore a quello riconoscibile

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 16, comma 5, secondo periodo, D.L. 124/2023, se il provvedimento indica un credito di imposta inferiore a quello massimo riconoscibile nelle zone delle Regioni:

– Campania;

– Puglia;

– Basilicata;

– Calabria;

– Sicilia;

– Sardegna; e

– Molise

ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, § 3, lettera a), Tfue, e nelle zone assistite dell’Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, § 3, lettera c), Tfue,

il Mimit e le Regioni delle ZES Unica per il Mezzogiorno rendono nota, entro il 15 gennaio 2025, la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021- 2027 di loro titolarità, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, programmatici e finanziari previsti da detti programmi, indicando l’entità delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento della misura. A tal fine, il Mimit e le relative Regioni che intendono avvalersi di tale facoltà, definiscono con propri provvedimenti le modalità di riconoscimento dell’agevolazione e gli adempimenti richiesti.

Articolo 1, comma 6 Registro tecnologie per il fotovoltaico

Viene modificato l’articolo 12, comma 1, D.L. 181/2023, con il quale, al fine di predisporre una più completa mappatura dei prodotti europei di qualità in favore di imprese e utenti finali, è stato previsto che l’ENEA tenga un registro in cui sono iscritti, in 3 distinte sezioni, su istanza del produttore o del distributore interessato, i prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di carattere territoriale e qualitativo:

a. moduli fotovoltaici prodotti negli Stati membri dell’Unione Europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5% (prima era a livello di modulo pari al 21,5%);

b. moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati UE con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;

c) moduli prodotti negli Stati UE composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione Europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.

Articolo 2 Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia

Intervenendo sull’articolo 24-bis, comma 2, primo periodo, Tuir, viene elevata dai precedenti 100.00 euro agli attuali 200.000 euro la misura dell’imposta sostitutiva Irpef calcolata in via forfetaria, a prescindere dall’importo dei redditi percepiti, prevista per i soggetti che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Tuir.

La nuova misura si applica ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell’articolo 43, cod. civ. successivamente al 10 agosto 2024.

Articolo 2-bis Bonus 100 euro lavoratori dipendenti

In attesa dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), L. 111/2023, per il solo 2024 è erogata un’indennità di 100 euro ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. A tal fine, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati ai sensi:

– dell’articolo 44, comma 1, D.L. 78/2010,

– dell’articolo 16, D.Lgs. 147/2015;

– dell’articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, D.L. 34/2019, e

dell’articolo 5, D.Lgs. 209/2023.

Il reddito complessivo, inoltre, è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis, Tuir;

b) il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, Tuir, oppure ha almeno un figlio che si trova in tali condizioni e per il quale sussistano anche le circostanze previste dall’articolo 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, Tuir;

c) l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49, Tuir, con esclusione delle pensioni di ogni genere e degli assegni a esse equiparati (articolo 49, comma 2, lettera a), Tuir) percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Tuir.

L’indennità, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è rapportata al periodo di lavoro.

Erogazione dell’indennità

I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29, D.P.R. 600/1973, riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Se l’indennità risulta non spettante, i sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.

I sostituti d’imposta compensano il credito maturato ai sensi del comma 1 mediante compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.

L’indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente, ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d’imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L’indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo Irpef. Se l’indennità erogata dal sostituto d’imposta non è spettante o è spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione.

Articolo 2-ter Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono

Fermo quanto previsto dall’articolo 34, comma 2, D.Lgs. 13/2024, viene stabilito che in caso di irrogazione di una sanzione amministrativa per:

1. violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di CPB, non accolta dal contribuente;

2. violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di CPB per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano

le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie, di cui all’articolo 21, D.Lgs. 472/1997, previste dall’articolo 12, comma 1, D.Lgs. 471/1997, sono ridotte alla metà.

Le disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento ovvero che ne decadono per la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 2-quater, comma 10, lettere a), b) e c).

Articolo 2-quater Ravvedimento periodi di imposta 2018-2022

In sede di conversione in legge, è stata introdotta la possibilità, per i soggetti che hanno applicato gli Isa nonché aderito al CPB nel termine del 31 ottobre 2024, di ravvedere gli anni di imposta 2018-2022, tramite il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, relative addizionali, nonché Irap.

Per i soggetti il cui periodo di imposta non coincide con l’anno solare le disposizioni si applicano al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento.

Determinazione base imponibile

A tal fine, la base imponibile dell’imposta sostitutiva riferita alle imposte sui redditi e relative addizionali, è determinata quale differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, al 9 ottobre, data di entrata in vigore della legge di conversione, in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura del:

a. 5% per i soggetti con punteggio Isa pari a 10;

b. 10% per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 8 e inferiore a 10;

c. 20% per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 6 e inferiore a 8;

d. 30% per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 4 e inferiore a 6;

e. 40% per i soggetti con punteggio Isa pari o superiore a 3 e inferiore a 4;

f. 50% per i soggetti con punteggio Isa inferiore a 3.

Al contrario, la base imponibile dell’imposta sostitutiva riferita all’Irap è determinata quale differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato in ciascuna annualità e l’incremento dello stesso calcolato nella misura stabilita ai fini dell’individuazione della base imponibile di cui sopra.

Determinazione aliquota imposta

L’aliquota dell’imposta sostitutiva varia in funzione delle annualità ravvedute.

Per le annualità 2018, 2019 e 2022:

1. l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è pari a:

a. 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

b. 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

c. 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

2. l’imposta sostitutiva Irap è pari al 3,9%.

Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione della pandemia da Covid-19, le imposte di cui sopra sono abbattute del 30%.

In ogni caso, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione non può essere inferiore a 1.000 euro.

Versamento imposta

L’imposta può essere versata:

– in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025;

– ratealmente in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In questo caso l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Inoltre, non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Mancato perfezionamento ravvedimento

Non si ha perfezionamento del ravvedimento, a prescindere dal corretto versamento dell’imposta, quando il pagamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di pvc o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis, L. 212/2000, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.

Limitazione all’accertamento

Il versamento in unica rata nonché il regolare pagamento rateale inibisce, per i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’articolo 39, D.P.R. 600/1973, nonché quelle di cui all’articolo 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a. decadenza dal CPB;

b. applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per uno dei delitti previsti dal D.Lgs. 74/2000, con esclusione di quelle di cui agli articoli 4, 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. 74/2000, articolo 2621, cod. civ., articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, c.p., commessi nel corso degli anni di imposta dal 2018 al 2022;

c. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione.

Nei casi di decadenza di cui alla lettera b. nonché per il mancato pagamento di una delle rate la decadenza riguarda la sola annualità di riferimento. Restano comunque validi i pagamenti già effettuati, non si dà luogo a rimborso ed è possibile procedere ad accertamento secondo i termini di cui sotto.

Restano altresì validi i ravvedimenti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997 e di cui articolo 1, comma 174 e ss., L. 197/2022, già effettuati al 9 ottobre 2024, data di entrata in vigore della presente legge e non si dà luogo a rimborso.

In deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al CPB e che hanno adottano, per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973 e all’articolo 57, D.P.R. 633/1972 relativi alle annualità oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2027. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli Isa che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento, di cui all’articolo 43, D.P.R. 600/1973 e all’articolo 57, D.P.R. 633/1972, in scadenza al 31 dicembre 2024 sono prorogati al 31 dicembre 2025.

Opzione per il ravvedimento

Con un provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno stabiliti termini e modalità di comunicazione delle opzioni.

Articolo 3 Proroga regime Iva associazioni e società sportive dilettantistiche

Viene stabilito che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/2002, da parte delle società sportive dilettantistiche.

Inoltre, è previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.

Articolo 4 Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Con l’obiettivo di sostenere gli operatori del settore sportivo, la disciplina relativa al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 81, D.L. 104/2020, è prorogata anche agli investimenti pubblicitari effettuati tra il 10 agosto e il 15 novembre 2024.

A tal fine viene autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l’anno 2024.

Requisiti dell’investimento

Ai fini della fruizione del credito, è previsto che l’investimento in campagne pubblicitarie:

– sia pari ad almeno 10.000 euro; e

– nei confronti di leghe e società sportive professionistiche e società edassociazioni sportive dilettantistiche con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, relativi al periodo d’imposta 2023, e comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Il requisito dei ricavi non si rende applicabile nel caso di investimento rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di soggetti che aderiscono al regime di cui alla L. 398/1991.

Le società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile.

Le spese sostenute, devono consistere per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. L’incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23, D.Lgs. 241/1997.

Misura del credito di imposta

In caso di incapienza delle risorse disponibili, la ripartizione tra i beneficiari avviene proporzionalmente al credito d’imposta spettante, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza CdM. Sul sito web del Dipartimento per lo sport della Presidenza CdM, è pubblicato con efficacia di pubblicità notizia apposito avviso di fissazione dei termini per la presentazione delle domande secondo quanto già previsto dall’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 196/2020.

Efficacia della misura

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis, del Regolamento 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del Regolamento 717/2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Articolo 5, commi 1-3 Aliquota Iva ridotta per i corsi degli sport invernali

Per effetto dell’introduzione nella Tabella A, parte II-bis, D.P.R. 633/1972, del nuovo n. 1-septies), si applica l’aliquota ridotta del 5% anche all’erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Coni, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti Iva.

Tale aliquota ridotta, fino all’entrata in vigore dell’articolo 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021, si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, tenendo conto anche di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/2002.

Le prestazioni rese prima del 10 agosto 2024 si intendono comprese tra quelle esenti ovvero, qualora ne ricorrano le condizioni, tra quelle di cui all’articolo 4, comma 4, D.P.R. 633/1972, tenendo sempre conto anche di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, L. 289/2002.

È, inoltre previsto che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima del 10 agosto 2024.

Articolo 5, comma 4 Aliquota Iva ridotta per la cessione di cavalli vivi

Con l’obiettivo di sostenere la filiera equina, a mezzo del nuovo n. 1-octies) della Tabella A, parte II-bis, D.P.R. 633/1972, l’aliquota del 5% si applica anche alle cessioni di cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari, nel caso in cui le cessioni avvengano entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello della nascita.

Articolo 6 Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri

Con decorrenza dal periodo di imposta 2024, viene introdotta un’imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali comunali e regionali per i lavoratori dipendenti residenti nei seguenti Comuni:

Provincia Comune
Bergamo Schilpario, Valbondione e Vilminore di Scalve
Brescia Ponte di Legno
Lecco Bulciago e Molteno
Monza e Brianza Barlassina, Briosco, Cogliate, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto e Veduggio con Colzano
Sondrio Andalo Valtellino e Bema
Varese Brebbia, Gerenzano, Saronno e Vergiate
Provincia Verbano Cusio-Ossola e Stresa
Vercelli Alagna Valsesia, Alto Sermenza, Boccioleto, Campertogno,

Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Piode, Rassa,

Rimella e Rossa

Bolzano Martello
Trento Peio e Rabbi
Aosta Antey-Saint-André, Arvier, Avise, Aymavilles, Brissogne, Brusson,

Chambave, Chamois, Charvensod, Châtillon, Emarèse, Fénis, Gaby, Gressan, Introd, Jovençan, La Magdeleine, La Salle, La Thuile, Morgex, Nus, Pollein, Pré-Saint-Didier, Quart, Saint-Christophe, Saint-Denis, Saint-Marcel, Saint-Nicolas, Saint-Pierre, Saint-Vincent, Sarre, Torgnon, Verrayes e Villeneuve

e relativamente ai redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera.

L’imposta è individuata in misura pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.

A tal fine, l’ammontare delle imposte applicate in Svizzera è convertito in euro sulla base del cambio medio annuale del periodo d’imposta in cui i redditi sono percepiti.

Requisiti per l’applicazione

L’imposta forfettaria è applicabile a condizione che:

a. il lavoratore si qualifichi come frontaliere ai sensi dell’articolo 2 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, ratificato e reso esecutivo ai sensi L. 83/2023;

b. il lavoratore, alla data di entrata in vigore dell’Accordo, svolgeva, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data aveva svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera;

c. i redditi sono assoggettati a tassazione in Svizzera secondo i criteri indicati nell’articolo 3, Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera.

Limitatamente ai residenti nei seguenti Comuni:

Provincia Comune
Brescia Berzo Demo, Corteno Golgi, Edolo, Incudine, Malonno, Monno, Paisco Loveno, Ponte di Legno, Sonico, Vezza d’Oglio, Vione
Sondrio Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell’Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Forcola, Fusine, Gordona, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Lovero, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Mese, Montagna in Valtellina, Morbegno, Novate Mezzola, Piantedo, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Prata Camportaccio, Rogolo, Samolaco, San Giacomo Filippo, Sernio, Sondalo, Sondrio, Spriana, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant’Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Chiavenna e Villa di Tirano

l’opzione può essere esercitata al rispetto dei soli requisiti di cui alle lettere a) e c) , e all’ulteriore condizione che alla data di entrata in vigore dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 23 dicembre 2020, svolgevano, ovvero tra il 31 dicembre 2018 e la predetta data di entrata in vigore avevano svolto, un’attività di lavoro dipendente in Svizzera nei cantoni del Ticino e del Vallese per un datore di lavoro residente in Svizzera o avente una stabile organizzazione o una base fissa in Svizzera.

Esercizio dell’opzione e versamento dell’imposta

L’opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi e il versamento della relativa imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Conseguenze dell’opzione

Per effetto dell’opzione per la tassazione forfettaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11, comma 4, Tuir, le imposte pagate in Svizzera sui redditi assoggettati all’imposta sostitutiva non sono ammesse in detrazione.

In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e), Tuir, è ammesso in detrazione dall’imposta sostitutiva un importo pari al 20% dei contributi di cui all’articolo 1, commi 237-239, L. 213/2023, infatti, per effetto dell’opzione, ai lavoratori si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 237 a 239, L. 213/2023.

Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

Articolo 7, commi 1 e 2 Adeguamento magazzino

Viene differito il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, L. 213/2023, al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se, in applicazione del primo periodo, il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024.

Inoltre, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio relativo all’esercizio in corso al 30 settembre 2023 scade entro la data del 29 settembre 2024, l’adeguamento delle esistenze iniziali di cui all’articolo 1, comma 78, L. 213/2023, può essere effettuato entro il 30 settembre 2024 nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.

Articolo 7, comma 3 Riapertura termini rivalutazione terreni e partecipazioni sociali

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 52, L. 213/2023, vengono riaperti i termini, scaduti allo scorso 30 giugno 2024, per poter procedere alla rideterminazione dei valori delle partecipazioni sociali e dei terreni che scadono al prossimo 30 novembre 2024.

Articolo 7, comma 4 Albo per l’accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 808, L. 160/2019, slitta al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i soggetti iscritti alla sezione separata dell’albo di cui all’articolo 53, D.Lgs. 446/1997 nonché quelli iscritti alla sezione ordinaria, devono adeguare alle condizioni e alle misure minime previste dall’articolo 1, comma 807, L. 160/2019, il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2024.

Articolo 7-quinquies Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all’aperto

A decorrere dal 1° gennaio 2025, gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono esclusi dalla stima diretta di cui all’articolo 30, D.P.R. 1142/1949, per la determinazione della rendita catastale.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella stima diretta della rendita catastale delle strutture ricettive all’aperto il valore delle aree attrezzate per gli allestimenti di cui sopra e di quelle non attrezzate destinate al pernottamento degli ospiti è aumentato rispettivamente nella misura dell’85% e del 55% rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.

Gli intestatari catastali di tali strutture, a decorrere dal 1° gennaio 2025, presentano, entro il 15 giugno 2025, atti di aggiornamento geometrico ai sensi dell’articolo 8, L. 679/1969, per l’aggiornamento della mappa catastale, nonché atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al Decreto Mef 701/1994, per l’aggiornamento del Catasto fabbricati.

Si applicano le sanzioni previste per le violazioni di cui all’articolo 20, R.D. 652/1939.

L’Agenzia delle entrate, qualora rilevi la mancata presentazione degli atti di aggiornamento di cui sopra, attiva il procedimento di cui all’articolo 1, comma 277, L. 244/2007.

Con Decreto Mef, di concerto con il Ministro del Turismo, da emanare entro 90 giorni decorrenti dal 9 ottobre 2024, saranno individuate le eventuali ulteriori fonti informative necessarie per le attività di monitoraggio.

Per il solo 2025, in deroga all’articolo 1, comma 745, L. 160/2019, per gli atti di aggiornamento di cui ai commi precedenti, presentati entro il 15 giugno 2025 le rendite

catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2025.

Articolo 7-sexies Regime Iva per la chirurgia estetica

Intervenendo sull’articolo 4-quater, D.L. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2023, con cui è stata introdotta l’esenzione, prevista dall’articolo 10, comma 1, numero 18), D.P.R. 633/1972, per le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica, al comma 2 è stabilito che sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione a tali prestazioni anteriormente e che non si fa luogo a rimborsi d’imposta.

Articolo 16-bis Disposizioni urgenti a sostegno del settore suinicolo

Al fine di sostenere gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali in conseguenza della diffusione della peste suina africana, alle imprese della produzione primaria che svolgono attività di allevamento di scrofe da riproduzione a ciclo aperto, di scrofe da riproduzione a ciclo chiuso e di suini da ingrasso, comprensivi di allevamenti da svezzamento e magronaggio, è concesso, nel limite massimo di 10 milioni di euro, per l’anno 2024, un contributo a titolo di sostegno in base all’entità del reale danno economico patito, sulla base dei requisiti, delle condizioni e delle procedure individuate dai DD.MM. 28 luglio 2022, 29 settembre 2023 e 29 dicembre 2023.

La concessione dei contributi economici è subordinata alla preventiva verifica della compatibilità dei medesimi con la normativa dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e agroalimentare.

Articolo 20 Sostegno al turismo nei Comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica

Con l’obiettivo di contrastare la crisi causata dalla scarsità di precipitazioni nevose e dalla conseguente diminuzione delle presenze turistiche, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, nei Comuni montani degli Appennini, è riconosciuto, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un contributo a fondo perduto in favore degli esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci, dei noleggiatori di attrezzature per sport invernali, dei maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali i medesimi maestri di sci risultano operanti, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, dei gestori di stabilimenti termali, delle imprese turistico-ricettive e delle imprese di ristorazione, che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica.

Con Decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Mef e sentita l’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 45 giorni decorrenti dal 10 agosto 2024, sono individuati i Comuni interessati dalla misura e definiti i criteri per la quantificazione del sostegno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione e l’erogazione delle risorse entro e non oltre il 31 dicembre 2024.

A tal fine è autorizzata la spesa di 13.000.000 di euro per l’anno 2024.

Soggetti interessati

Possono presentare istanza al Ministero del turismo i soggetti che, nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, hanno subito una riduzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), Tuir, non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022.

Caratteristiche del contributo

Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. 446/1997.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

 

 

 

Share Button