Con la risposta n. 67 del 26 febbraio 2019 l’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni riguardanti la disciplina relativa agli obblighi di fatturazione per le operazioni effettuate da e verso soggetti non residenti che si sono identificati in Italia. Si tratta di quei soggetti stranieri che hanno nominato un rappresentante fiscale o si sono identificati direttamente in Italia assumendo quindi un numero di partita Iva italiano.
La conclusione a cui perviene l’Agenzia delle entrate è quella che i soggetti non residenti e identificati ai fini Iva in Italia
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sono esclusi dalla presentazione dell’esterometro (adempimento telematico mensile che è stato recentemente prorogato per i mesi di gennaio e febbraio 2019 al 30 aprile 2019) e
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le operazioni effettuate nei loro confronti possono (si tratta di una facoltà) essere comprovate da fattura elettronica al fine di non includerle nell’esterometro.
La fatturazione nei confronti dei soggetti residenti non identificati in Italia
Il primo aspetto affrontato nel documento dell’agenzia riguarda gli obblighi di fatturazione dei soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non residenti ma identificati nel nostro Paese.
Considerato che l’obbligo di fatturazione elettronica riguarda esclusivamente le operazioni intercorse tra soggetti residenti o stabiliti ai fini Iva in Italia, mentre per quelle effettuate con controparti identificate in Italia sorge l’obbligo di presentazione dell’esterometro, l’Agenzia delle entrate conferma che per le operazioni effettuate dai soggetti residenti (o ivi stabiliti ai fini Iva) nei confronti di soggetti non residenti ma identificati ai fini Iva in Italia sussiste l’obbligo alternativamente di emettere fattura elettronica, ovvero di inserire l’operazione nell’esterometro (nel caso di emissione della fattura in formato cartaceo).
Nessun obbligo di accreditamento al SdI per i soggetti non residenti identificati in Italia
Il secondo aspetto chiarito dall’agenzia riguarda gli obblighi di accreditamento al Sistema di Interscambio, precisando che tale obbligo non riguarda i soggetti non residenti in Italia anche se ivi identificati ai fini Iva.
Regole per la detrazione sugli acquisti effettuati da soggetti non residenti identificati in Italia
Un altro importante aspetto affrontato dall’agenzia riguarda i documenti con i quali il soggetto non residente identificato in Italia può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva in relazione alle operazioni ricevute da controparti soggetti residenti (si pensi, ad esempio, ad un acquisto di beni che si trovano nel territorio dello Stato).
Sul tema viene chiarito che la detrazione può essere esercitata sulla base della fattura cartacea emessa dalla controparte stabilita ai fini Iva in Italia considerato che tale ultimo soggetto deve comunque consegnare una copia cartacea della fattura alla controparte anche laddove intenda emettere la fattura elettronica. L’Agenzia delle entrate tuttavia precisa che “con la locuzione «copia cartacea della fattura» si intende un documento che riporti fedelmente ed esclusivamente il contenuto della fattura elettronica in formato XML, non potendosi indicare elementi ulteriori e diversi da quelli contenuti nella fattura elettronica. Per ottenere la copia analogica del documento informatico, occorre stamparla e attestarne la conformità all’originale informatico sulla base dell’articolo 23, D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)”.
Non appare quindi sufficiente un documento cartaceo in forma libera, ma devono sussistere i citati requisiti affinché il documento sia valido ai fini della detrazione dell’Iva in capo al soggetto non residente identificato ai fini Iva in Italia.
Nessun obbligo di esterometro per i soggetti residenti non identificati in Italia
L’ultimo tema affrontato dalla risposta 67 riguarda gli obblighi di presentazione dell’esterometro per i soggetti non residenti ma indentificati ai fini Iva nel territorio dello Stato. Correttamente l’agenzia conferma che tali soggetti sono esclusi dall’adempimento citato poiché i soggetti obbligati alla presentazione dell’esterometro sono i medesimi che rientrano nell’obbligo di emissione della fattura elettronica, tra i quali come detto non rientrano i soggetti che sono meramente identificati (direttamente o tramite rappresentante fiscale).
Tali soggetti, pertanto, sono esclusi sia dall’emissione della fattura elettronica sia dalla presentazione dell’esterometro.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.