Due le novità che interessano l’obbligo di esercizio e versamento delle ritenute d’acconto. La prima riguarda gli agenti e i mediatori di assicurazione che diventano soggetti obbligati all’applicazione della ritenuta sulle proprie provvigioni, la seconda riguarda le nuove indicazioni in tema di versamento.
Agenti e i mediatori di assicurazione
Con la circolare n. 7/E/2024 del 21 marzo scorso l’Agenzia delle entrate ha dettano le regole applicative per le ritenute di agenti e mediatori in base alle modifiche intervenute con la Legge di Bilancio 2024.
Come noto l’articolo 1, commi 89 e 90, L. 213/2023, Legge di Bilancio 2024, ha modificato il comma 5 dell’articolo 25-bis, D.P.R. 600/1973 abrogando la disposizione nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.
Da quanto suddetto deriva che a far data dallo scorso 1° aprile 2024, la ritenuta d’acconto dovrà essere applicata anche ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni. |
Serve quindi riconsiderare le norme che regolano l’obbligo di esercizio della ritenuta e nello specifico l’articolo 25-bis, comma 1, D.P.R. 600/1973. L’aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è pari al 23% ed è commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è pari al 20% dell’ammontare delle provvigioni.
Agenti senza dipendenti | 23% sul 50% delle provvigioni |
Agenti con dipendenti | 23% sul 20% delle provvigioni |
Si rende ora necessario ripensare al processo di comunicazione ai committenti dell’esistenza di dipendenti o terzi collaboratori. Tale dichiarazione va spedita al committente, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R, tuttavia, se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata entro i 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate.
Ne deriva che, considerando che la modifica della Legge di Bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata che cade come detto al 31 dicembre dell’anno precedente, si ritiene che le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione potranno pervenire entro i 15 giorni successivi alla decorrenza della norma ovvero entro il 16 aprile 2024. |
Nuovi termini per il versamento delle ritenute d’acconto
Per i compensi corrisposti dal 2024, il “Decreto Adempimenti” ha semplificato i termini di versamento delle ritenute operate dai sostituti d’imposta di importo minimo, in particolare è prevista la possibilità:
- di non effettuare il versamento nei termini ordinari (16 del mese successivo a quello del pagamento) nel caso in cui il cumulo progressivo delle ritenute dovute dal mese di gennaio fino al mese di novembre non superi una determinata soglia; in tal caso il versamento è dovuto il 16 dicembre;
- le ritenute operate nel mese di dicembre devono essere versate entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Detto “importo minimo” è diversificato in relazione alla tipologia di sostituto o prestazione resa:
- per i condomini: l’importo minimo è determinato in 500 euro;
- per qualsiasi sostituto: l’importo minimo è determinato in 100 euro.
Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.