La Legge di Bilancio per il 2021 amplia le opportunità per il riallineamento del valore dei beni di impresa, intervenendo a completare il testo dell’articolo 110, D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).

Come noto, per effetto di tale ultima disposizione, è consentita la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di controllo e collegamento nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a condizione che i beni fossero già presenti in quello del precedente esercizio 2019.

La rivalutazione può essere solo civilistica, oppure può essere estesa anche in ambito tributario, mediante pagamento di una imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti (senza distinzione tra beni ammortizzabili e non ammortizzabili).

Nel caso in cui si scelga di ottenere il riconoscimento fiscali dei maggiori valori, la riserva di rivalutazione che si crea risulta essere in sospensione di imposta; tale regime può essere evitato mediante il pagamento di una ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Medesimi effetti si possono conseguire mediante il c.d. “riallineamento”, vale a dire la possibilità di vedersi riconosciuto (a fini fiscali) il maggior valore civilistico già iscritto nelle scritture contabili del soggetto.

 

Le nuove precisazioni

Aggiungendo un nuovo comma 8-bis al citato articolo 110, D.L. 104/2020, si precisa che “Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.

Vale subito la pena di precisare che l’opportunità:

  • riguarda la sola possibilità di riallineamento fiscale dei maggiori valori già iscritti;
  • non riguarda, invece, la possibilità di rivalutazione vera e propria degli stessi.

In merito al significato dell’estensione normativa, va precisato che la norma già consentiva il riallineamento (oltre che la rivalutazione) per i beni immateriali, quindi l’ampliamento va inteso come riferito alle altre attività immateriali, diverse dai beni stessi.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 14/E/2017, aveva infatti, precisato che le immobilizzazioni immateriali oggetto di rivalutazione sono esclusivamente quelle “costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. È il caso, ad esempio, dei diritti di brevetto industriale e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei diritti di concessione, licenze, marchi, know how, altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative”.

Pertanto, si può fare riferimento al contenuto della circolare n. 28/E/2009, ove fu precisato che per “altre attività immateriali” devono intendersi le “spese capitalizzate in più esercizi, ammortizzabili fiscalmente ai sensi dell’articolo 108, Tuir (ad esempio le spese di ricerca e sviluppo, spese di impianto e ampliamento ecc.), naturalmente ove queste ultime esprimano, in occasione di operazioni straordinarie, maggiori valori iscrivibili in bilancio”.

Via libera, dunque, anche a tali casistiche che presuppongono che, già nel 2019, fosse emerso contabilmente un maggior valore rispetto a quello fiscalmente riconosciuto, tipicamente in occasione di effettuazione di operazioni straordinarie.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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