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L’articolo 15 comma 4 del D.L. n.179/12 ha previsto che: “A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. n.231/07”.

Quindi, decorre dal 30 giugno 2014 l’obbligo per i soggetti che effettuano vendita di beni e prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti anche con carte di debito. Il pagamento deve essere di importo superiore a € 30 ed effettuato da una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

 

Sul tema, ad oggi, è stata emanata la Circolare n.10-C del 20 maggio 2014 del Consiglio Nazionale Forense. Il documento precisa che la norma non stabilisce un obbligo di dotazione del POS ma solo che nel caso in cui il cliente voglia pagare con una carta di debito il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento. Nel caso in cui l’avvocato fosse sprovvisto del terminale POS si determinerebbe la mora del creditore, che non libererebbe il debitore dall’obbligazione.

Anche i consulenti del lavoro si sono espressi con la Circolare n.12 del 29 maggio 2014 della Fondazione Studi, che analizza più nel dettaglio la disposizione in commento. In essa viene precisato che:

  • il cliente non titolare di partita Iva può richiedere di effettuare il pagamento con la carta di debito (bancomat) ma non con la carta di credito;
  • la mancata installazione del POS non produce un inadempimento sanzionabile né tantomeno una perdita del credito.

Le considerazioni finali della Circolare n.12/14 suggeriscono la necessità di azzerare i costi per l’installazione e la gestione degli apparecchi terminali presso gli studi professionali.

 

Si evidenzia alla gentile Clientela che l’obbligo di adozione del POS può ricomprendere i commercianti al dettaglio; i commercianti all’ingrosso; i produttori; gli agricoltori; gli ambulanti; i professionisti. Ad oggi, non è disposta una sanzione per chi non è in grado di provvedere all’installazione degli strumenti di pagamento in tempi utili. Si rimane in ogni caso in attesa di chiarimenti ministeriali sia sulle modalità di entrata in vigore dell’obbligo di adozione del POS sia sull’individuazione della platea dei soggetti interessati.

 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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