Con la circolare n. 27 del 12 febbraio 2018 l’Istituto Nazionale di Previdenza ha chiarito quali debbano essere, a far data dal 1° gennaio 2018, le aliquote contributive per gli artigiani e commercianti.
Artigiani e commercianti
L’articolo 24, comma 22, D.L. 201/2011 ha stabilito che dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell’Inps vengano annualmente incrementate prima di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali fino a raggiungere il 24,00%.
Applicando tali indicazioni risulta che per il 2018 le aliquote contributive artigiani e commercianti sono giunte al valore massimo indicato dall’Istituto e risultano oggi pari al 24,00%. |
Per i soli iscritti alla gestione commercianti, alla aliquota del 24,00% vanno aggiunti 0,09 punti percentuali a titolo di indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale. Vige la riduzione del 3% rispetto alle aliquote ordinarie per i coadiuvanti/coadiutori di età inferiore ai 21 anni (la riduzione contributiva si applica fino a tutto il mese in cui il soggetto interessato compie i 21 anni).
Le percentuali si rendono applicabili in primis sul minimale ovvero sul reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo Ivs dovuto dagli artigiani e commercianti. Va ricordato che per l’anno 2018 il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi Ivs è pari a 77.717,00 euro per i soggetti con anzianità di iscrizione anteriore al 1°gennaio 1996 e pari a 101.427,00 euro per gli altri. Tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.
Il contributo minimale per il 2018 risulta essere:
Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.777,84 (3.770,40 IVS + 7,44 maternità) | 3.791,98 (3.784,54 IVS + 7,44 maternità) |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | 3.306,54 (3.299,10 IVS + 7,44 maternità) | 3.320,68 (3.313,24 IVS + 7,44 maternità) |
Il contributo 2018 è dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2018, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.710,00 euro in base alla seguente ripartizione:
scaglione di reddito | Artigiani | Commercianti | |
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.630,00 | 24,00 % | 24,09 % |
da 46.630,00 | 25,00 % | 25,09 % | |
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni | fino a 46.630,00 | 21,00 % | 21,09 % |
da 46.630,00 | 22,00 % | 22,09 % |
Altra riduzione è prevista nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell’Inps.
Casi particolari
- Imprese con collaboratori
Se il titolare dell’impresa si avvale di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale devono essere determinati:
Imprese familiari legalmente costituite | sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali |
Aziende non costituite in imprese familiari | il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49% del reddito globale dell’impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi |
Affittacamere
Gli affittacamere non sono soggetti all’osservanza del minimale annuo di reddito, di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull’effettivo reddito, maggiorati dell’importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a 0,62 euro mensili.
Regime forfettario ex L. 190/2014
Tali soggetti possono beneficiare di un regime contributivo agevolato, che consiste nella riduzione contributiva del 35%. Al fine della applicazione dell’agevolazione contributiva i soggetti interessati devono comunicare tale propria volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione all’Istituto. Inoltre è bene ricordare che i pensionati ultra-sessantacinquenni che si avvalgono del regime forfettario non possono cumulare la riduzione del 35% con l’ulteriore beneficio che permette di ridurre il loro versamento dei contributi del 50%.
Termini di versamento
I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2017 e degli acconti per il periodo di imposta 2018 sono collegati alle scadenze di versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi:
- l’eventuale saldo per il 2017 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2018 devono essere versati entro il 30 giugno 2018 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2018 deve essere versato entro il 30 novembre 2018;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2018 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2018, 21 agosto 2018, 16 novembre 2018 e 16 febbraio 2019.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.