Mai come quest’anno è necessario monitorare con estrema attenzione il momento di arrivo delle fatture di acquisto al fine di determinare il momento a partire dal quale è possibile detrarre l’Iva a credito assolta su tali acquisti.

Come è noto, l’attuale comma 1 dell’articolo 19, D.P.R. 633/1972, modificato con decorrenza 2017, prevede che “Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.

Al fine di garantire l’esercizio del diritto alla detrazione alla luce delle modifiche intervenute con il D.L. 50/2017 e che hanno notevolmente ridotto il termine ultimo per l’esercizio del diritto, l’Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E/2018 ha affermato che nel rispetto delle regole comunitarie la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

  • esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
  • ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla materiale ricezione del documento di acquisto (che segue l’esigibilità) che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto.

In un’ottica di semplificazione, è invece con l’articolo 14, D.L. 119/2018 che il Legislatore, al fine di consentire un più rapido recupero della detrazione in relazione agli acquisti con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione, modifica la disposizione contenuta nell’articolo 1, D.P.R. 100/1998 aggiungendo un periodo che afferma “Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Ed è proprio in forza di detta norma di semplificazione che il contribuente, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in data 3 novembre 2019 (o comunque fino al termine ultimo del 15 novembre), ma riferita ad una operazione effettuata nel mese di ottobre 2019, ha potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del mese di ottobre.

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione. Così, ad esempio, a fronte di una fattura di acquisto ricevuta ad esempio in data 3 maggio 2019 (o comunque fino al termine ultimo del 15 maggio), ma riferita a una operazione effettuata nel mese di febbraio 2019, hanno potuto farla concorrere anticipatamente alla liquidazione del 1° trimestre 2019.

Tuttavia, quanto fatto nel corso del 2019 e descritto in precedenza non potrà purtroppo essere fatto per le fatture di dicembre 2019 o del quarto trimestre 2019 che saranno ricevute tramite SDI nel mese di gennaio 2020. Ciò in forza dell’ultimo inciso del citato articolo 1, D.P.R. 100/1998 che (inspiegabilmente) recita “fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Le situazioni che, pertanto, possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

FATTISPECIE TRATTAMENTO ANNO DETRAZIONE
fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2019 Possono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2019 2019
fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019) e registrate nel mese di gennaio 2020 Dovranno necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2020 o successive 2020
fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2019 da presentare entro il 30 aprile 2020 2019
fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020 Possono essere detratte nel 2019 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all’anno 2019 2019

Ricezione della fattura

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente non recapitata ma messa a disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”. Per l’individuazione del termine di ricezione della fattura e la verifica dell’eventuale mancata ricezione della fattura di acquisto, il provvedimento direttoriale n. 89757 del 30 aprile 2018, come modificato (da ultimo) dal provvedimento del 30 ottobre 2019 precisa che “dopo l’effettuazione dei controlli con esito positivo, il SDI recapita la fattura elettronica al soggetto ricevente e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una ricevuta di consegna della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data di ricezione da parte del destinatario”.

Va, infine, ricordato che in taluni casi la consegna della fattura elettronica da parte del SdI non è possibile per cause tecniche come, ad esempio, quando:

  • il canale telematico (web service o sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP) non è attivo e funzionante;
  • la casella pec indicata risulta piena o non attiva;
  • il cliente non abbia comunicato al cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la pec attraverso cui intende ricevere la fattura elettronica dal SdI.

In questi casi il SdI rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata.

In tale circostanza, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente.

Il SdI comunica, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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