Con la pubblicazione della Legge di Stabilità vengono prorogate disposizioni incentivanti il settore edilizio: i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni (incrementate rispetto alla misura ordinaria) del 50% per il recupero del patrimonio edilizio ovvero del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici o per l’adozione di misure antisismiche avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2015 per sostenere le spese.
Si ricorda alla Gentile clientela che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.
La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne). |
La proroga della detrazione Irpef del 50% e il “bonus arredi”
La detrazione Irpef del 50%, nel limite di spesa di € 96.000 per singola unità immobiliare residenziale (e relative pertinenze), finalizzata ad incentivare il recupero del patrimonio edilizio, è stata prorogata alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2015, confermando quindi le misure applicate nel corso del 2014.
Fino al 31 dicembre 2015 è stata confermato anche il bonus arredi: per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici (rientranti nella categoria A+ ovvero A per i forni) destinati all’immobile abitativo già oggetto di intervento di recupero edilizio, nel limite di spesa di € 10.000 (aggiuntivo rispetto al limite di € 96.000 per l’intervento di recupero) è fruibile una detrazione Irpef del 50% del costo sostenuto.
La Legge di Stabilità introduce una limitazione all’importo delle spese agevolabili: le spese per l’acquisto di arredi fissi, mobili e grandi elettrodomestici detraibili non possono essere superiori alle spese sostenute per l’intervento di recupero edilizio cui si riferiscono. |
Il comma 48, modificando l’articolo 16-bis Tuir, estende da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia.
La proroga delle detrazioni Irpef/Ires del 65%
La detrazione Irpef/Ires del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici è stata prorogata fino alle spese sostenute entro il prossimo 31 dicembre 2015, quindi estendendo il trattamento applicato nel corso del 2014. Entro il medesimo termine devono essere posti in essere anche gli interventi sulle parti comuni condominiali (in precedenza il termine era differenziato).
La detrazione del 65% interessa sia i soggetti privati sia i titolari di reddito di impresa, non essendo previste esclusioni oggettive per quanto riguarda la tipologia di immobile (siano essi abitativi, commerciali o industriali) oggetto di intervento.
La detrazione del 65% per cento è estesa per le spese sostenute, dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle schermature solari (fino ad 60.000 euro) e per l’acquisto e la posa in opera degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 30.000 euro.
Anche per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino al 31 dicembre 2015 la detrazione è fissata al 65%.
Tabella riepilogativa
Intervento | Agevolazione | Scadenza |
Ristrutturazione edilizia | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di € 96.000 | 31 dicembre 2015 |
Bonus arredi | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di € 10.000 | 31 dicembre 2015
(spesa non limitata all’importo dell’intervento) |
Riqualificazione energetica | Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo | 31 dicembre 2015
(compresi interventi su parti comuni condominiali) |
Adozione misure antisismiche | Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo | 31 dicembre 2015 |
Ritenute bonifici
Come ben noto, le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici devono essere pagate tramite bonifico, al quale da qualche tempo a questa parte (per la precisione la disposizione era contenuta nel D.L. n.78/10 con decorrenza dal 1 luglio 2010) viene applicata una ritenuta che inizialmente era fissata al 10%, ma che dal 6 luglio 2011 è stata ridotta al 4% ad opera del D.L. n.98/11.
Sul punto interviene ulteriormente la nuova Legge di Stabilità: il comma 657 innalza dalla precedente misura del 4%, alla nuova dell’8%, l’aliquota della ritenuta operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.
Non variano le modalità applicative. L’obbligo di effettuazione della ritenuta non compete al soggetto che deve effettuare il pagamento (come avviene ordinariamente) ma alla banca che riceve l’accredito della somma: il soggetto disponente il bonifico bancario/postale dovrà pertanto procedere al pagamento delle fatture per l’importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.