Ufficiale l’approvazione del Decreto Ristori-quater, infatti, il D.L. 157/2020, “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 30 novembre 2020. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse, rimandando a eventuali futuri articoli per gli opportuni approfondimenti.
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Articolo 1 | Proroga del termine di versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap
Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine, in scadenza al 30 novembre u.s., per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Per i soggetti che applicano gli Isa, viene confermata la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, come prevista dall’articolo 98, D.L. 104/2020. Viene prorogato al 30 aprile 2021 il termine per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tale proroga, si applica a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o comensi nonché al calo del fatturato o dei corrispettivi, anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che operano nei settori economici di cui agli Allegati 1 e 2 al D.L. 149/2020, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020, nonché agli esercenti servizi di ristorazione nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla medesima data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020. I versamenti sospesi, con esclusione di quelli dei soggetti Isa, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 aprile 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per effetto delle modifiche apportate al comma 5 dell’articolo 42-bis, D.L. 104/2020, slitta al 30 aprile 2021 il termine per il versamento, in caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 24, D.L. 34/2020, dell’importo dell’imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi. |
Articolo 2 | Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre
Viene prevista la sospensione, per i soggetti, esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019, dei termini scadenti a dicembre 2020 relativi: a) ai versamenti delle ritenute alla fonte, ex articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973 e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta; b) ai versamenti Iva; c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali. La sospensione si applica anche: – ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, successivamente al 30 novembre 2019. – a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L. 149/2020, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, D.L. 149/2020 o che esercitano l’attività alberghiera, l0attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e dell’articolo 30, D.L.149/2020. I versamenti dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in Un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. |
Articolo 3 | Proroga termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap
Slitta al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e Irap, di cui all’articolo 2, D.P.R. 322/1988 |
Articolo 4 | Proroga termine definizioni agevolate
Slittano al 1° marzo 2021 i termini per il versamento: – della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-ter, comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo; – della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione Europea, ex articolo 5, comma 1, lettera d), D.L. 119/2018; – della rata scadente il 28 febbraio 2020, relativa alla c.d. rottamazione-ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione in un secondo momento, e cioè entro il 31 luglio 2019; – della rata delle somme dovute a titolo di “saldo e stralcio” delle cartelle scadenti il 31 marzo 2020 |
Articolo 5 | Proroga versamenti prelievo erariale unico sugli apparecchi ex articolo 110, comma 6, lettere a) e b), Tulps
Viene previsto che il versamento del saldo del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), Tulps e del canone concessorio del V bimestre 2020 è versato in misura pari al 20% del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza 18 dicembre 2020. La restante quota può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata sarà versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo. L’ultima rata sarà versata entro il 30 giugno 2021 |
Articolo 6 | Estensione contributo a fondo perduto ex Decreto Ristori a ulteriori attività economiche
Viene estesa l’erogazione del contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 1, D.L. 137/2020, il c.d. Decreto Ristori, anche ai soggetti che al 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e, ai sensi dell’articolo 35, D.P.R. 633/1972, hanno dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco di cui all’Allegato 1 al presente decreto. |
Articolo 7 | Razionalizzazione delle rateazioni
Viene sostituito integralmente il comma 1-quater dell’articolo 19, D.P.R. 602/1973, prevedendo che a seguito della presentazione della richiesta di rateazione per situazioni di obiettiva difficoltà e fino alla data dell’eventuale rigetto della richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive. Vengono introdotti anche i nuovi commi 1-quater 1 e 1-quater 2 con cui è previsto che non può essere mai concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata, ai sensi dell’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta di rateazione. Inoltre, il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Queste novità si rendono applicabili, per espressa previsione di cui al comma 2 ai soli provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, data di entrata in vigore del Decreto Ristori-quater. Sempre in riferimento alle istanze di rateazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. 602/1973, la temporanea situazione di obiettiva difficoltà è documentata, ai fini della relativa concessione, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo sono di importo superiore a 100.000 euro. Gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), D.P.R. 602/1973, in riferimento ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui sopra, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di 10 rate, anche non consecutive. È prevista la possibilità di accedere a una nuova rateizzazione per i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell’articolo 68, D.L. 18/2020, è intervenuta la decadenza dal beneficio. A tal fine la richiesta di rateazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. |
Articolo 8 | Soggetti esenti dal versamento Imu
Viene precisato che le esenzioni Imu previste dall’articolo 177, comma 1, lettera b), D.L. 34/2020, articolo 78, comma 1, lettere b), d) ed e), D.L. 104/2020 e articolo 9, comma 1, D.L. 149/2020, competono a qualunque soggetto passivo del tributo sugli immobili oggetto di agevolazione, sempre alla condizione se ti tratti anche del gestore dell’attività economica in esso esercitata. Possono quindi evitare di pagare il tributo su tali immobili anche (ad esempio) usufruttuari, concessionari, superficiari ed utilizzatori dei contratti di locazione finanziaria. |
Articolo 9 | Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite
Viene introdotta, ai beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, D.L. 137/2020, una tantum, un’ulteriore indennità pari a 1.000 euro. Anche ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, al 30 novembre 2020, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di Naspi, al 30 novembre 2020. Parimenti, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere sempre al 30 novembre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19, D.Lgs. 114/1998 con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 30 novembre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. I soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015; b) titolari di pensione. Un’indennità onnicomprensiva, sempre di 1.000 euro, viene riconosciuta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, al 30 novembre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Sempre un’indennità pari a 1.000 euro viene riconosciuta rispettivamente a: – lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13, 14, 15, 17 e 18, D.Lgs. 81/2015, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16, D.Lgs. 81/2015; – lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. Le presenti indennità non sono tra loro cumulabili. La domanda per le indennità, con esclusione di quella una tantum, deve essere presentata all’ Inps entro il 15 dicembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Tutte le indennità di cui sopra non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 466,5 milioni di euro per il 2020. Viene, infine, previsto che le indennità di cui all’articolo 9, D.L. 104/2020, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro 15 giorni decorrenti dal 30 novembre 2020. |
Articolo 10 | Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche
Per l’anno 2020, il Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche di cui all’articolo 3, D.L. 137/2020, è incrementato di 92 milioni di euro. |
Articolo 11 | Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Viene introdotta, nel limite massimo di spesa pari a 170 milioni di euro per il 2020, un’indennità pari a 800 euro per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Cip, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L’indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Si considerano reddito da lavoro che esclude il diritto a percepire l’indennità i redditi da lavoro autonomo ex articolo 53, Tuir, i redditi da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50, Tuir e le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/1984. Le domande, unitamente all’autocertificazione del possesso dei requisiti, devono essere presentate entro il 7 dicembre 2020. Non necessitano di presentazione di una nuova domanda i soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 96, D.L. 18/2020, all’articolo 98, D.L. 34/2020, all’articolo 12, D.L. 104/2020 e all’articolo 17, D.L. 137/2020, per i quali permangano i requisiti. Ai fini dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 30 novembre 2020 e non rinnovati. |
Articolo 12 | Sostegno ai settori del turismo e cultura e per l’internazionalizzazione
Vengono incrementate le dotazioni dei seguenti fondi: – il fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020 di 90 milioni di euro per il 2021; – il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, D.L. 34/2020 di 10 milioni di euro per il 2020 a cui possono accedere, per effetto della modifica introdotta, anche le imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 422/1997, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice Ateco 49.31.00; – il fondo di cui all’articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020 di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per il 2021. I predetti incrementi, nella misura di 350 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati al ristoro delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi. Viene previsto che i contributi percepiti ai sensi: – degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89, D.L. 18/2020; – degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, D.L. 34/2020; e – articolo 91, comma 3, D.L. 104/2020 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir, né alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Inoltre, per tali contributi, in riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione, i documenti unici di regolarità contributiva in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021. |
Articolo 13 | Misure in materia di integrazione salariale
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 1, D.L. 104/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 20020, giorno di entrata in vigore del D.L. 149/2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. |
Articolo 19 | Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati
I gestori di fondi di investimento alternativi che, ai sensi delle previsioni di legge e del regolamento del fondo, gestiscono fondi immobiliari italiani i cui certificati rappresentativi delle quote risultino ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, possono, entro il 31 dicembre 2020, nell’esclusivo interesse dei partecipanti, modificare il regolamento del fondo secondo le procedure di cui al presente articolo, per stabilire la possibilità di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. La modifica del regolamento è possibile per i fondi immobiliari anzidetti, esistenti al 3 novembre 2020, anche nel caso in cui: – il relativo regolamento di gestione già preveda la possibilità di prorogarne la durata per un massimo di 3 anni, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D.M. 30/2015, ma tale facoltà non sia stata ancora esercitata al 30 novembre 2020, fermo restando che in tal caso i gestori dovranno eventualmente avvalersi prima della Proroga Straordinaria e, solo in seguito, della proroga di cui al Periodo di Grazia; – sia già stata deliberata la proroga della durata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D.M. 30/2015 ovvero i fondi immobiliari anzidetti si trovino nel Periodo di Grazia; – il regolamento di gestione già preveda la possibilità di avvalersi della proroga straordinaria di cui all’articolo 22, comma 5-bis, D.L. 91/2014; – la loro scadenza ricorra entro il 31 dicembre 2020. L’eventuale adozione della Proroga Straordinaria vale come revoca del Periodo di Grazia, a partire dalla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria, fermo restando che una volta scaduto il termine della Proroga Straordinaria i gestori possono eventualmente avvalersi nuovamente del Periodo di Grazia solo ed esclusivamente per un termine pari alla durata residua del Periodo di Grazia alla data di effettiva adozione della Proroga Straordinaria. I gestori esercitano i poteri di eventuale Proroga Straordinaria di cui sopra, previa approvazione dell’assemblea dei partecipanti dei fondi. I gestori possono prevedere la riunione e il voto esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto dei termini e delle condizioni, quanto alle modalità di svolgimento, di cui all’articolo 106, comma 2, D.L. 18/2020. L’avviso di convocazione dell’assemblea è pubblicato, anche in deroga ai termini di preavviso previsti nei regolamenti di gestione, con un preavviso minimo di 7 giorni di calendario. Durante il periodo di Proroga Straordinaria e, ove il gestore vi faccia ricorso, nel successivo Periodo di Grazia, la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di 2/3 rispetto alla commissione di gestione originariamente indicata nel relativo regolamento al momento dell’istituzione del fondo gestito ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. |
Articolo 23 | Fondo perequativo
Viene istituito, per l’anno 2021 un Fondo nello stato di previsione del Mef con una dotazione di 5.300 milioni, finalizzato alla perequazione delle misure fiscali e di ristoro concesse ai sensi dei seguenti provvedimenti: – D.L. 18/2020 (c.d. Cura Italia); – D.L. 23/2020 (c.d. Liquidità); – D.L. 34/2020 (c.d. Rilancio); – D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto); – D.L. 129/2020; – D.L. 137/2020 (c.d. Ristori); – D.L. 149/2020 (c.d. Ristori-bis); – D.L. 154/2020 (c.d. Ristori-ter); e – D.L. 157/2020 (c.d. Ristori-quater) per i soggetti che con i medesimi provvedimenti siano stati destinatari di sospensioni fiscali e contributive che registrino una significativa perdita di fatturato. Per tali soggetti può essere previsto l’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base dei parametri individuati con D.P.C.M., adottato, previa deliberazione del CdM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari da rendersi entro 7 giorni dalla trasmissione, trascorsi i quali il decreto può essere adottato. |