Con il D.M. 29 novembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 288 dell’11 dicembre 2023 il Ministero dell’economia e delle finanze (Mef) ha stabilito che:

“la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284, cod. civ. è fissata al 2,5% in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2024”.

Posto che la variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle disposizioni fiscali e contributive, vediamo talune situazioni nelle quali assume rilevanza la predetta misura.

 

Ravvedimento operoso

La riduzione del tasso di interesse legale comporta la variazione degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Nel caso, quindi, di scadenza originaria del debito nell’anno precedente (per esempio ravvedimento del secondo acconto Ires, scaduto il 30 novembre 2023, effettuato in data 1° febbraio 2024) si dovrà applicare:

– dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2023 il tasso del 5%;

– dal 1° gennaio 2024 al 1° febbraio 2024 il tasso del 2,5%.

Se il debito originario del secondo acconto Ires dovuto è pari a 10.000 euro, il ravvedimento alla data del 1° febbraio 2024 va così esposto nel modello F24:

Codice tributo 2002 anno 2023 10.000 euro;

Codice tributo 8918 anno 2023 166,67 euro;

Codice tributo 1990 anno 2023 64,39 euro (42,47 euro per i 31 giorni del 2023 più 21,92 euro per i 32 giorni del 2024).

 

Misura degli interessi non computati per iscritto

La misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione ai capitali dati a mutuo (articolo 45, comma 2, Tuir) e agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa (articolo 89, comma 5, Tuir).

 

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite

Con il D.M. 21 dicembre 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre 2023 sono stati adeguati al nuovo tasso di interesse legale del 2,5% i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione di:

  • rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • rendite o pensioni a tempo determinato;
  • rendite e delle pensioni vitalizie;
  • diritti di usufrutto a vita.

Queste previsioni si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dalla data del 1° gennaio 2024.

 

Omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione alle sanzioni civili previste per l’omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali, ai sensi dell’articolo 116, L. 388/2000.

In caso di omesso o ritardato versamento di contributi, infatti, le sanzioni civili possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale, quindi al 2,5% dal 1° gennaio 2024, in caso di:

  • oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull’esistenza dell’obbligo contributivo;
  • fatto doloso di terzi, denunciato all’Autorità giudiziaria;
  • crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e alla situazione produttiva del settore;
  • aziende agricole colpite da eventi eccezionali;
  • aziende sottoposte a procedure concorsuali;
  • enti non economici ed enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

 

Rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni

L’incremento del tasso di interesse legale non rileva, invece, in caso di rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per la rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni. In tal caso gli interessi dovuti per la rateizzazione rimangono fermi al 3%, in quanto tale misura non è collegata al tasso legale.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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