Come è oramai il noto, l’entrata in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel Codice del Terzo Settore (il D.Lgs. 117/2017 che nel corso di questi anni ha subito diverse modifiche), applicabili a tutti gli enti di Terzo settore, è subordinata alla intervenuta autorizzazione da parte della Commissione Europea.
Più precisamente, l’efficacia delle disposizioni normative ricomprese nel Titolo X del Codice (si tratta degli articoli che vanno da 79 a 89) si verificherà, per quanti risulteranno iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), a partire dal periodo d’imposto successivo a quello di rilascio della predetta autorizzazione comunitaria. |
Non essendosi pertanto verificata nel corso del periodo d’imposta 2022 tale condizione essenziale, anche il 2023 sarà caratterizzato, tanto per quanti nel frattempo si sono iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (per trasmigrazione o per iscrizione volontaria) sia per coloro che non vi sono entrati per scelta o che ne sono esclusi per legge (enti pubblici, partiti politici, associazioni sindacali e di categoria, enti non commerciali sotto la direzione e il controllo di enti pubblici), dall’applicazione delle disposizioni fiscali storicamente applicabili.
Tra queste riscontriamo
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il noto regime fiscale forfettario di cui alla L. 398/1991, applicabile ai proventi commerciali conseguiti da molti enti non commerciali (in primis realtà sportive dilettantistiche ma anche associazioni senza scopo di lucro, pro loco, cori, bande e filodrammatiche);
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la nota previsione di decommercializzazione dei corrispettivi specifici ricevuti da associati e tesserati prevista per gli enti di tipo associativo dall’articolo 148, comma 3, Tuir quanto riguarda il comparto delle imposte dirette.
Entrambe le descritte disposizioni normative cesseranno di trovare applicazione per gli Enti di Terzo Settore, nello stesso istante in cui gli stessi potranno applicare la richiamata disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del Codice del Terzo settore. |
Ma c’è un aspetto in più che occorre considerare: per quanti non potranno o decideranno di non iscriversi nel Runts, sempre dal periodo d’imposta in cui troverà applicazione la disciplina fiscale del Terzo Settore, in molti casi risulterà precluso il ricorso alle due descritte importanti agevolazioni. Più nello specifico
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il regime forfettario di cui alla L. 398/1991 resterà applicabile unicamente per società e associazioni sportive dilettantistiche (con esclusione quindi di tutti gli altri soggetti)
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la previsione di decommercializzazione contenuta nell’articolo 148, comma 3, Tuir risulterà preclusa, rispetto al passato, alla categoria delle associazioni culturali ovvero a quelle realtà che costituiscono una parte consistente del comparto degli enti non commerciali.
La disciplina Iva
Un discorso a parte merita il comparto dell’Iva, tanto per gli enti del Terzo settore iscritti al Runts quanto per gli enti non commerciali che ne resteranno fuori. Sul versante Iva, infatti, il Codice del Terzo settore poco o nulla dice, se non con riferimento a specifiche ipotesi di esenzione già previste in passato.
Restano, pertanto, ad oggi inalterate le previsioni contenute nell’articolo 4 (comma 4 e ss.) del Decreto Iva, tenendo in ogni caso presente che per effetto delle modifiche apportate dal D.L. 146/2021 (il c.d. Decreto Fiscale) che entreranno in vigore – per effetto della proroga prevista dalla Legge di Bilancio 2022 e salvo ulteriori proroghe – dal prossimo 1° gennaio 2024, anche questa disposizione verrà ridimensionata in conseguenza della scelta del legislatore di trasferire operazioni che oggi sono escluse dal campo di applicazione dell’Iva allo specifico regime di esenzione descritto nell’articolo 10, D.P.R. 633/1972. E questo con conseguenze che dovranno valutare tanto gli enti iscritto nel Runts quanto quelli che ne resteranno esclusi.
Il regime transitorio in vigore dal 1° gennaio 2018
Va da ultimo considerato che fin dal lontano 1° gennaio 2018 l’articolo 104, comma 1, Codice del Terzo settore ha previsto l’applicazione delle disposizioni contenute:
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negli articoli 77, 78, 81, 82 e 83 e 84, comma 2 ed 85, comma 7 nonché l’articolo 102, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 117/2017,
nei confronti di quegli enti che già potevano considerarsi Enti del Terzo Settore “di diritto”.
Si tratta di:
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organizzazioni di volontariato (ODV di cui alla Legge quadro 266/1991);
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associazioni di promozione sociale (APS di cui alla Legge quadro 383/2000);
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organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus di cui all’articolo 10, D.Lgs. 460/1997).
E ciò in ragione della prevista abrogazione da parte del Codice del Terzo settore delle richiamate discipline di riferimento con conseguente migrazione automatica nel Runts (per le sole Odv e Aps) dai preesistenti Registri regionali e nazionali.
In conseguenza del concreto avvio del Runts avvenuto a partire dal 23 novembre 2021 per effetto delle previsioni contenute nel D.M. Lavoro 561/2021, con l’articolo 26, D.L. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) vengono poi apportate modifiche all’articolo 104 del Codice al fine di prevedere che “Le disposizioni richiamate al primo periodo (regime transitorio) si applicano, a decorrere dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, agli enti del Terzo settore iscritti nel medesimo Registro”.
Quindi non solo Odv, Aps e Onlus ma anche tutti quei diversi enti (enti filantropici, etc.) che hanno deciso di intraprendere il percorso finalizzato all’ottenimento dell’iscrizione nel Runts a iscrizione avvenuta potranno, nell’attesa di vedere applicata in via generalizzata la parte fiscale della Riforma, applicare anch’essi le previsioni descritte in precedenza. |
Deve in proposito osservarsi che delle disposizioni che sarebbero dovute entrare in vigore fin dal lontano 2018, ancora molte non sono ad oggi ancora operative attesa la mancata emanazione dei rispettivi decreti di attuazione. Stiamo parlando delle previsioni che riguardano i Titoli di solidarietà di cui all’articolo 77, il prestito sociale o social lending di cui all’articolo 78 e il social bonus di cui al successivo articolo 81. Per la verità in relazione a quest’ultima agevolazione (social bonus) è stato già firmato in data 7 dicembre 2021 il decreto ministeriale che, tuttavia, non risulta ad oggi ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Pienamente operative, fin dal 1° gennaio 2018, risultano invece le disposizioni in tema di agevolazioni riguardanti le imposte indirette cosiddette “secondarie” (imposte di registro, ipotecarie, catastali, di bollo, etc.) di cui all’articolo 82, nonché quelle che riguardano le deduzioni e le detrazioni per erogazioni liberali di cui all’articolo 83.
Infine, un discorso a parte meritano le Onlus che, come detto, non sono migrate automaticamente nel Runts, attesa l’abrogazione della qualifica di “Onlus” e la conseguente scelta da parte di questi soggetti circa la collocazione in una delle sette sezioni del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Le Onlus potranno infatti mantenere il loro status, così come l’attuale disciplina fiscale, fino al 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello nel quale sarà intervenuta l’autorizzazione comunitaria (quindi fino a fine marzo 2024 laddove detta autorizzazione pervenga nel corso dell’anno 2023). Scaduto detto termine, se non avranno provveduto ad adeguare il proprio statuto alle prescrizioni previste dal Codice al fine di ottenere l’iscrizione nella sezione del Runts prescelta, incorreranno nella pericolosa conseguenza della devoluzione del proprio patrimonio. |
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