La richiesta a rimborso del credito annuale emergente dalla dichiarazione Iva 2024 per l’anno 2023 è disciplinata dall’articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972; tale richiesta viene inoltrata all’Agenzia delle entrate nell’ambito della stessa dichiarazione Iva, che può essere presentata a partire dal 1° febbraio 2024 e sino al prossimo 30 aprile 2024.

Va da subito evidenziato che tale richiesta, al superare di determinati importi del credito, deve essere accompagnata da una specifica garanzia bancaria o assicurativa, che talvolta può essere sostituita dal visto di conformità.

 

Garanzia e visto di conformità

La garanzia o il visto di conformità non sono sempre necessari, in quanto sono previste delle ipotesi di esonero.

 

Rimborsi di importo fino a 30.000 euro

Entro la soglia di 30.000 euro i rimborsi sono eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, a eccezione della mera presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Per queste tipologie di rimborso non sono previsti particolari adempimenti, se non la compilazione dei relativi dati contenuti nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale Iva. L’Agenzia delle entrate, con riferimento al calcolo della soglia, ha precisato che tale limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l’intero periodo d’imposta (circolare n. 32/E/2014).

Da segnalare che qualora il contribuente nella scorsa dichiarazione dei redditi relativa al 2022 abbia conseguito un risultato Isa almeno pari a 8 (ovvero almeno pari a 8,5 in relazione al risultato medio del biennio 2021-2022), il limite per il rimborso senza garanzia è elevato a 50.000 euro (recentemente, l’articolo 14, D.Lgs. 1/2024 ha ulteriormente incrementato tale soglia a 70.000 euro, ma si ritiene che tale disposizione troverà applicazione solo per le richieste a rimborso presentate nel prossimo anno in relazione al credito annuale 2024 o comunque subordinatamente all’emanazione di un nuovo provvedimento che ammetta l’incremento del limite).

 

Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (senza obbligo di garanzia)

Oltre la soglia di 30.000 euro è possibile ottenere i rimborsi Iva senza prestazione della garanzia a patto che:

– sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo). Va tenuto presente che la soglia dei 30.000 euro per i rimborsi deve essere calcolata separatamente rispetto a quella per le compensazioni, pari a 5.000 euro;

– deve essere attestata, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da rendere nell’apposito riquadro presente nella dichiarazione Iva, l’esistenza di determinati requisiti di seguito riportati (la dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, vanno conservati da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell’Agenzia delle entrate).

Solidità patrimoniale Il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40%.

La consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell’ultimo periodo di imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata.

L’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili.

Circolare n. 32/E/2014: il requisito di solidità patrimoniale non riguarda i soggetti in contabilità semplificata.

Continuità aziendale Non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale.

Circolare n. 32/E/2014: ai fini del computo dell’anno precedente deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso.

Regolarità contributiva Sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Resta in ogni caso salva la possibilità per il contribuente di presentare facoltativamente apposita garanzia qualora non ritenga o non sia nelle condizioni di ottenere il visto di conformità e/o non soddisfi anche uno solo dei 4 requisiti in precedenza descritti.

 

Rimborsi di importo superiore a 30.000 euro (con obbligo di garanzia)

In determinate situazioni considerate a rischio, di seguito elencate, il rimborso di crediti Iva di importo superiore a 30.000 euro va necessariamente eseguito previa presentazione della garanzia.

a)      soggetti che esercitano un’attività di impresa da meno di 2 anni; tale requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012
b)      soggetti passivi ai quali, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiori a percentuali stabilite che variano al variare degli importi dichiarati, pari al:

– 10% degli importi dichiarati, se non superiori a 150.000 euro;

– 5% degli importi dichiarati, se superiori a 150.000 ma non a 1.500.000 euro;

– 1% degli importi dichiarati, se superiori a 1.500.000 euro.

Il rimborso può comunque essere chiesto se tali avvisi sono stati impugnati ottenendo una sentenza definitiva favorevole oppure sono oggetto di annullamento in autotutela o di acquiescenza con saldo integrale del dovuto in data anteriore alla presentazione della dichiarazione.

c)      soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l’istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
d)      soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.

 

Le ipotesi che autorizzano il rimborso

Delineati gli adempimenti che occorre porre in essere ai fini dell’ottenimento del rimborso del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale, è bene ricordare che la richiesta di rimborso non è proponibile in tutti i casi ma solo al verificarsi di determinate condizioni fissate dalla norma.

Vediamo in sintesi quali sono dette ipotesi, contemplate dall’articolo 30, D.P.R. 633/1972, che consentono di richiedere il rimborso Iva annuale.

L’aliquota media sugli acquisti è superiore a quella sulle vendite (con uno scarto di almeno il 10%) È il caso dei soggetti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni.

Nel calcolo occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Le operazioni attive da considerare sono le operazioni imponibili, comprese le cessioni di oro da investimento imponibile a seguito di opzione, di oro industriale, di argento puro, le cessioni di rottami di cui all’articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972, così come le operazioni c.d. ad “aliquota zero” emesse in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 6 e 7 dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972 (operazioni in reverse charge) e le operazioni in split payment. Non si considerano invece le cessioni di beni ammortizzabili.

Le operazioni passive da considerare sono costituite dagli acquisti e dalle importazioni imponibili per i quali è ammessa la detrazione dell’imposta, esclusi gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili.

Operazioni non imponibili Per operazioni non imponibili si intendono quelle di cui:

– agli articoli 8 (cessioni all’esportazione), 8-bis (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) e 9 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), D.P.R. 633/1972;

– agli articoli 41 e 58, D.L. 331/1993;

– agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali), D.P.R. 633/1972;

– all’articolo 50-bis, comma 4, lettera f), D.L. 331/1993 (cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in altro Stato membro dell’Unione Europea;

– all’articolo 71 (Operazioni con la Repubblica di San Marino e con Città del Vaticano e 72 (Operazioni effettuate nei confronti di organismi internazionali), D.P.R. 633/1972

effettuate per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nell’anno.

Si precisa che tra le operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate al di fuori dell’Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dall’articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972 nonché le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 41/1995.

Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche Il rimborso compete per l’acquisizione dei beni ammortizzabili, realizzati anche tramite contratti di appalto. Non è possibile invece chiedere il rimborso nel caso di acquisto tramite contratti di locazione finanziaria (risoluzione n. 392/E/2007) in quanto soggetto legittimato al rimborso è la società di leasing.
Esportazioni ed altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli Tale ipotesi di rimborso riguarda i produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni di prodotti agricoli compresi nella Tabella A – parte prima, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, dell’articolo 38-quater e dell’articolo 72, D.P.R. 633/1972, nonché le cessioni intracomunitarie degli stessi.

Il rimborso compete per l’ammontare corrispondente all’Iva (teorica) relativa a operazioni non imponibili effettuate nell’anno.

Prevalenza di operazioni non soggette Spetta il rimborso anche nel caso in cui il contribuente effettua prevalentemente (quindi devono superare la metà delle operazioni attive) operazioni non soggette all’imposta per effetto degli articoli da 7 a 7-septies (quindi sia cessioni di beni che prestazioni di servizi non territoriali) D.P.R. 633/1972.
Soggetti non residenti Sono legittimati a chiedere il rimborso del credito Iva i soggetti non residenti:

– che abbiano nominato un rappresentante fiscale in Italia;

– che si siano identificati direttamente.

Minor eccedenza detraibile nel triennio Il rimborso dell’Iva compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (2021-2022-2023) risultino eccedenze d’imposta a credito anche se inferiori a 2.582,28 euro. In tal caso, il rimborso spetta per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte non chiesta già a rimborso o non compensata nel modello F24).
Cessazione dell’attività In ogni caso il rimborso dell’Iva spetta quando vi è cessazione dell’attività. All’erogazione di tale tipologia di rimborsi provvedono esclusivamente gli uffici dell’Agenzia delle entrate, attesa la particolarità delle problematiche interessate e dei controlli da espletare.

 

Società di comodo

Per le società di comodo (ossia quelle che non raggiungono la soglia minima di ricavi, si sensi dell’articolo 30, L. 724/1994) è prevista la preclusione al rimborso del credito Iva, con riferimento al periodo d’imposta nel quale il credito viene esposto in dichiarazione.

Si noti che tale preclusione opera anche nel caso in cui la società di comodo adegui in dichiarazione il proprio reddito al minimo previsto dall’articolo 30, L. 724/1994.

Ricordiamo che lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti  rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti: per qualsiasi necessità contattateci direttamente a mezzo mail.

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