La Legge di Stabilità 2016 apre la possibilità ai soggetti IRPEF ed IRES che operino in regime di reddito d’impresa (anche società di persone e ditte individuali in regime di contabilità semplificata), di applicare la rivalutazione dei beni d’impresa risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
La rivalutazione, da eseguire nel bilancio 2015 e relativamente a categorie omogenee di beni, può essere affrancata tramite il versamento (entro la scadenza per il versamento del saldo delle imposte da UNICO 2016) di un’imposta sostitutiva in un’unica rata con F24 nella misura di:
- 16% per i beni ammortizzabili
- 12% per i beni non ammortizzabili
Si sottolinea che possono essere oggetto di rivalutazione anche i beni immateriali (“know-how”, brevetti, concessioni, licenze, marchi) purché giuridicamente tutelati. Sono escluse le attività immateriali non “cedibili” e non considerabili come beni in quanto tali, ossia l’avviamento, i costi di impianto e di pubblicità.
Il maggior valore attribuito ai beni verrà, a seguito di eventuale affrancamento, riconosciuto ai fini IRES ed IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui è stata effettuata la rivalutazione. La cessione a titolo oneroso, l’assegnazione ai soci, la destinazione del bene a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore prima dell’inizio del quarto esercizio dalla rivalutazione fa sì che le plusvalenze o minusvalenze siano determinate in base al costo degli stessi prima della rivalutazione.
Il saldo attivo collocato a patrimonio netto in contropartita alla rivalutazione dei beni può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10% del maggior valore rilevato.
E’ prevista un’eccezione per i beni immobili, sui quali il riconoscimento fiscale dei valori rivalutati e affrancati avviene con effetto dal periodo d’imposta in corso alla data del 1º dicembre 2017.