La cosiddetta Legge di Stabilità 2013 – L. n.228 del 24 dicembre 2012 – prevede la riapertura dei termini per rideterminare il valore dei terreni e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche.
Le linee essenziali del provvedimento
Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.
Ad esempio, se un soggetto possiede un’area edificabile acquistata alcuni anni fa, in caso di cessione il reddito imponibile sarebbe dato dalla differenza – plusvalenza – tra corrispettivo percepito e costo di acquisto rivalutato con i coefficienti Istat, e verrebbe assoggettato a tassazione separata. In alternativa, è possibile corrispondere un’imposta con l’aliquota del 4% sul valore complessivo del terreno il che, salvo calcoli di convenienza più accurati, dovrebbe generare un’imposta inferiore a quella che si libera nel primo caso. In tal modo, in buona sostanza, si azzera la plusvalenza perché, a rivalutazione effettuata, al corrispettivo si oppone il nuovo costo fiscalmente riconosciuto, dato appunto dal valore rivalutato.
Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2013, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 1° luglio 2013 cadendo il 30 giugno di domenica, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:
Possesso |
Redazione perizia |
||
01.01.2013 |
1.07.2013 |
30.06.2014 |
30.06.2015 |
Versamento imposta (1° rata) |
Versamento 2° rata |
Versamento 3° rata |
Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2013, e, in particolare, l’aliquota dell’imposta varia come segue:
- 4% per i terreni agricoli e le aree edificabili;
- 4% per le partecipazioni qualificate;
- 2% per le partecipazioni non qualificate.
Il momento di redazione della perizia, comunque da asseverare entro e non oltre il 1° luglio 2013, può essere diverso a seconda che si tratti di terreni o partecipazioni. Per i terreni la perizia deve essere necessariamente predisposta prima della loro cessione, poiché il valore che emerge è quello minimo ai fini dell’imposta di registro, e quindi se ne deve tenere conto ai fini della tassazione dell’atto. Tuttavia, si segnala come un recente indirizzo giurisprudenziale ammetta la redazione della perizia posteriormente alla cessione, circostanza, al contrario, ordinariamente ammessa per le partecipazioni.
Il costo della perizia va ad aumentare il valore del bene come rideterminato alla data di riferimento, e diviene, per tale via, di fatto deducibile. Tuttavia, per le partecipazioni, se la sua redazione è commissionata dalla stessa società, è prevista la deduzione da parte di questa in cinque quote costanti a partire dall’esercizio in cui il costo è stato sostenuto.
Il rapporto con precedenti rivalutazioni
In occasione della precedente riapertura dei termini, avvenuta con l’art.7 del D.L. n.70/11, il Legislatore aveva introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era andato a creare, una norma regolatrice dei rapporti con eventuali precedenti rivalutazioni. Infatti, alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente che un soggetto abbia operato una prima rivalutazione, e si trovi poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo, non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato. In proposito, l’Amministrazione Finanziaria aveva sempre posto questa regola: con la seconda rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma; quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso. In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso.
L’art.7 del D.L. n.70/11 prevede la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l’imposta già versata per attuare quella precedente.
Purtroppo, la Legge di Stabilità 2013 non ha richiamato la previsione specifica di cui all’art.7, con la conseguenza che è in dubbio la possibilità di procedere in tal senso. Tuttavia, alla luce delle motivazioni per cui il Legislatore aveva provveduto ad introdurre la possibilità di scomputo dell’imposta precedentemente versata, si ritiene applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.
Sul punto si ritiene, comunque opportuno un chiarimento ufficiale.
Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:
Prima rivalutazione | valore €50.000 – imposta dovuta 4% = €2.000 | |
Seconda rivalutazione | valore €80.000 – imposta dovuta 4% = €3.200 |
Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di €2.000 alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente €1.200.
In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell’eccedenza.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.