La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha previsto ai commi 231-252, dell’articolo 1, una nuova definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.

Nello specifico, il contribuente ha la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cosiddetto aggio. Sul punto è bene precisare che ai fini dell’accesso alla “rottamazione-quater” non è rilevante la data di notifica della cartella di pagamento (id est 30 giugno 2022) ma quella di formazione del ruolo. Dunque, alla misura agevolata in parola sono ricomprese anche cartelle di pagamento notificate dopo il 30 giugno 2022 purché il relativo ruolo si sia formato prima di detta data.

 

Con la definizione agevolata il contribuente potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, non dovrà corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

 

Carichi inclusi nella “rottamazione-quater

 

Possono formare oggetto di agevolazione anche le cartelle di pagamento relative alle multe stradali o ad altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi contributivi). Dunque, l’accesso alla misura agevolativa prevede che non siano da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese pertanto le c.d. “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio.

 

La L. 197/2022 – relativamente ai carichi delle Casse/Enti previdenziali di diritto privato – ha espressamente previsto che possano rientrare nella “rottamazione-quater” solo dopo apposita delibera di tali enti creditori pubblicata entro il 31 gennaio 2023 sul proprio sito internet e comunicata, entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata.

 

Carichi esclusi dalla “rottamazione-quater

 

 

Sono escluse invece dall’ambito applicativo della definizione agevolata in commento, i carichi relativi alle risorse proprie dell’Unione Europea e all’Iva riscossa all’importazione, i recuperi degli aiuti di Stato, i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Decreto Bollette. Nuove rottamazioni e termini più ampi

Inizialmente la L. 197/2022 non aveva ricompreso nella definizione agevolata i carichi relativi ai tributi locali che i comuni riscuotono in proprio o affidano il recupero dei ad agenti della riscossione iscritti in albi privati.

Il D.L. 34/2023 (c.d. “Decreto Bollette”), come modificato dalla legge di conversione 56/2023, ha, invece, previsto la possibilità per Regioni, Province, città metropolitane e Comuni di applicare:

  • lo stralcio parziale dei debiti fino a 1.000 euro; e
  • la disciplina della rottamazione quater delle cartelle.

L’apposita delibera deve essere approvata e trasmessa al Dipartimento delle finanze del Mef entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici e, nel caso di affidamento della riscossione a concessionari privati entro il 30 giugno 2023.

Altra importante novità del citato “Decreto Bollette” riguarda lo slittamento (posticipazione) dei termini decadenziali per la presentazione della domanda agevolativa. Invero, nell’originaria stesura della L. 197/2022 la domanda doveva essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2023 e il primo pagamento doveva essere effettuato entro e non oltre il 31 luglio 2023.

Il c.d. “Decreto Bolletteha previsto, invece, che il suddetto pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi – affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 – possa essere effettuato in non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023.

Rimangono invariati le modalità di pagamento: unica soluzione ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente:

 

Nuove scadenze
30 giugno 2023: entro questa data deve essere trasmessa l’istanza di adesione alla rottamazione quater. Il contribuente deve indicare il numero di rate attraverso le quali ha intenzione di pagare il debito con il fisco (possono essere al massimo 18). Il contribuente, che presenta l’istanza, deve rinunciare agli eventuali giudizi pendenti
30 settembre 2023: entro questa scadenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione provvederà ad indicare gli importi che il contribuente è tenuto a versare, dai quali devono essere detratti quelli pagati in precedenza e quelli stralciati ai sensi dell’articolo 1, commi 222, L. 197/2022 (stralcio automatico delle pendenze tributarie andate a ruolo nel periodo compreso tra il 2000 e il 2015 e per importo inferiore a 1.000 euro). L’Agenzia delle entrate Riscossione, inoltre, deve indicare la scadenza delle singole rate
31 ottobre 2023: questo è il termine entro il quale devono essere pagati gli importi dovuti o l’eventuale prima rata, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni
In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023), gli interessi al tasso del 2 per cento annuo

 

Il “Decreto Alluvioni

Il recente “Decreto Alluvioni” (D.L. 61/2023), ha stabilito che “per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del citato decreto (residenza, la sede legale oppure operativa ubicati nei territori dell’Emilia Romagna, Marche e Toscana)” i predetti termini e le scadenze della definizione agevolata (“rottamazione-quater” prevista dalla L. 197/2022), sono prorogati di 3 mesi.

 

Modalità di trasmissione domanda

L’Agenzia delle entrate ha specificato che la domanda di definizione agevolata deve essere presentata esclusivamente in via telematica accedendo al sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l’apposito servizio disponibile sia in area pubblica (senza necessità di pin e password) sia in area riservata (per chi dispone di Spid, Cie o Cns e, per gli intermediari fiscali, Entratel).

All’interno della propria area riservata, il contribuente può presentare la dichiarazione di adesione con la funzionalità che consente di selezionare direttamente dall’elenco dei debiti “definibili”, le cartelle, gli avvisi o i carichi che si vogliono inserire nella domanda, senza quindi la necessità di indicare i dati identificativi degli atti. 

Sempre sullo stesso sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione è inoltre disponibile il servizio per chiedere il prospetto informativo, contenente l’elenco dei carichi che possono essere oggetto di definizione e la simulazione dell’importo da pagare a seguito delle riduzioni previste dalla definizione agevolata: accedi qui e presenta la domanda di adesione.

Il contribuente poi dovrà È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento.

È possibile inserire anche i singoli carichi, contenuti nella cartella/avviso per i quali si intende aderire alla definizione agevolata.

 

Rottamazione-quater 2023: la conferma della domanda

Dopo aver confermato l’invio della richiesta il contribuente riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore. Decorso tale termine, il link non sarà più valido e la richiesta sarà automaticamente annullata.

Dunque, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

 

Con le stesse modalità, il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 giugno 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione: se riferite ad altri carichi, saranno considerate integrative della precedente, mentre se riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata, saranno considerate sostitutive della precedente. 

 

È possibile presentare la richiesta di adesione anche per i carichi già ricompresi in un piano di “Rottamazione ter” indipendentemente se tale piano sia ancora in essere o sia decaduto per il mancato, tardivo o insufficiente versamento di una delle relative rate

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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