In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.
Dal 2020 è stata abrogata la Tasi ed è stata fusa nell’Imu, che ora presenta un’aliquota base dello 0,86% (ma che molti Comuni, come negli anni passati, con ogni probabilità provvederanno ad incrementare sino al tetto massimo del 1,06%)
Si coglie l’occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte. |
L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero).
Esenzioni Covid
Si coglie l’occasione per rammentare alcune previsioni che sono state recentemente introdotte per esentare dal versamento del tributo gli immobili nei quali vengono esercitate alcune attività che più di altre hanno subito gli effetti della crisi legata alla pandemia Covid-19.
Con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020 convertito con la L. 77/2020), il legislatore aveva introdotto una prima una prima ipotesi di sostegno al settore turistico prevedendo l’esonero dal versamento della rata di acconto dell’Imu relativa al periodo d’imposta 2020.
Con il Decreto Agosto (D.L. 104/2020 convertito con la L. 126/2020), il Legislatore interviene nuovamente in tal senso, introducendo una disposizione finalizzata a dare respiro alle imprese del settore turistico e dello spettacolo. Infatti, attraverso l’articolo 78, D.L. 104/20:
- è stata estesa al saldo 2020 l’esenzione dal versamento dell’Imu già prevista dal D.L. 34/2020 in relazione all’acconto,
- è stato introdotto per il saldo anche l’esonero per il settore dello spettacolo.
L’articolo 9, Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha introdotto per l’anno 2020 l’esonero dal versamento a saldo 2020 della seconda rata Imu (rimane quindi dovuta la prima in scadenza lo scorso 16 giugno, con le regole applicabili a tale versamento) con riferimento agli immobili e alle relative pertinenze, in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 del decreto stesso (ossia le attività che sono state più colpite dalla serrata disposta con il D.P.C.M. 24 ottobre 2020).
L’elenco è piuttosto ampio, ma evidentemente le attività che spiccano sono quelle della ristorazione, palestre e altri centri sportivi, cinema e altri locali di intrattenimento.
I benefici sono limitati ai possessori degli immobili nei quali sono esercitate le attività (quindi non spetta alcun beneficio se l’immobile è dato in locazione, affitto o comodato).
Versamenti
L’Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l’aliquota d’imposta dello 0,86% (all’Erario va lo 0,76%, mentre e lo 0,10% al Comune, che comunque può incrementare l’aliquota fino a raggiungere l’1,06% complessivo).
L’acconto 2020 è stato versato sulla base di una regola transitoria (50% dell’imposta dovuta nel 2019), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2020, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2019).
Scadenza | Parametri di calcolo | |
Acconto 2020 | 16 giugno 2020 | 50% imposta versata l’anno precedente |
Saldo 2020 | 16 dicembre 2020 | Aliquote anno in corso
(se pubblicate entro il 28 ottobre) |
È consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l’anno in corso.
Modalità di versamento
Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell’Imu.
Codice tributo Imu | Immobile | Destinatario versamento |
3912 | Abitazione principale e pertinenze | Comune |
3914 | Terreni | Comune |
3916 | Aree fabbricabili | Comune |
3918 | Altri fabbricati | Comune |
3925 | Fabbricati D | Stato |
3930 | Fabbricati D (incremento) | Comune |
L’utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.
Le aliquote applicabili
L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento.
Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l’aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l’aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.
I soggetti passivi
Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:
- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l’usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d’uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;
- il concessionario di aree demaniali;
- nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
- il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l’immobile, non deve versare).
A seguito della soppressione della Tasi gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento in relazione a tali immobili, con riferimento alle imposte considerate.
Gli immobili interessati
L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale (se l’immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.
Imu | |||
Fabbricati | Æ | Sì | |
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati | Æ | No (solo A/1, A/8, A/9) | |
Fabbricati rurali | Æ | Si | |
Aree fabbricabili | Æ | Sì | |
Terreni agricoli | Æ | Sì |
- Fabbricati
Ad esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.
Categoria catastale | Moltiplicatore |
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 | 160 |
B | 140 |
C/3 – C/4 – C/5 | 140 |
A/10 e D/5 | 80 |
D (escluso D/5) | 65 |
C/1 | 55 |
Dal 2020 i fabbricati rurali divengono imponibili Imu, applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all’azzeramento (lo scorso anno erano comunque già imponibili ai fini Tasi).
È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 42/2004.
I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati, divengono imponibili Imu con applicazione di una aliquota massima dello 0,25%.
È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.
- Terreni agricoli
La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.
I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:
- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l’esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A, L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i Coltivatori diretti e gli Imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti che condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile sono del tutto esenti.
- Aree edificabili
La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future.
Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria.
In caso di utilizzazione edificatoria dell’area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l’immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.