Il D.L. 176/2022, c.d. Decreto Aiuti-quater, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo

Contenuto

Articolo 1

Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022

Vengono riconosciuti, alle medesime condizioni, i contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui al c.d. Decreto Aiuti-ter, previsti per le imprese energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del III trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, imprese gasivore, per le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW diverse dalle energivore e per le imprese a forte consumo di gas ma diverse dalle gasivore, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Viene riconosciuto anche il credito d’imposta, sempre previsto dal c.d. Decreto Aiuti-ter, in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022, determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.

I crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 30 giugno 2023.

Utilizzo dei crediti di imposta

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione e non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e

– all’articolo 34, L. 388/2000.

I crediti d’imposta non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

I crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106, Tub, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64, Tub ovvero imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del Codice delle assicurazioni private, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35, D.Lgs. 241/1997, dai soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), D.P.R. 322/1998 e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei Caf.

I crediti d’imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 marzo 2023.

Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998, sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Adempimenti

Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento direttoriale dell’Agenzia da adottarsi entro 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022.

Articolo 2

Accise e Iva su alcuni carburanti

A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all’Allegato I, D.Lgs. 504/1995, dei seguenti prodotti sono così rideterminate:

1. benzina: 478,40 euro per mille litri;

2. oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

4. gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

b) l’aliquota Iva applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5%.

In ragione della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l’aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis, Tabella A allegata al D.Lgs. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.

Adempimenti

Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all’articolo 25, comma 1, D.Lgs. 504/1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera b), D.Lgs. 504/1995, trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all’ufficio competente per territorio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all’articolo 19-bis, D.Lgs. 504/1995 ovvero per via telematica e con l’utilizzo dei modelli di cui all’articolo 8, comma 6, D.L. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 142/2022, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui alla lettera a) di cui sopra usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell’applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa sia disposta la proroga dell’applicazione delle aliquote come sopra rideterminate.

Nel caso in cui non venga disposta la proroga, per la mancata comunicazione delle giacenze

si applica la sanzione prevista dall’articolo 50, comma 1, D.Lgs. 504/1995.

Identica sanzione è applicata per l’invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Articolo 3, commi 1-7

Rateizzazione bollette energia e gas

Le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate possono richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta previsto per energia e gas dal presente Decreto nonché dal c.d. Decreto Aiuti-ter.

Con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022, vengono stabilite le modalità di determinazione dell’istanza che deve essere presentata ai fornitori.

Sace Spa, è autorizzata a concedere, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione.

Il fornitore, nel termine di 30 giorni dalla ricezione, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui sopra e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio del ramo credito a stipulare, con l’impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull’intero credito rateizzato nell’interesse del fornitore di energia, deve offrire una proposta di rateizzazione recante:

– ammontare degli importi dovuti;

– entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del tesoro poliennali (BTP) di pari durata;

– date di scadenza di ciascuna rata; e

– ripartizione delle rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili.

In caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive l’impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un’unica soluzione, dell’intero importo residuo dovuto.

I fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da Sace Spa alle condizioni e nei termini di cui all’articolo 15, D.L. 50/2022. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l’impegno è assunto dall’impresa per i 12 mesi successivi.

Articolo 3, comma 8

Slittamento garanzie Sace sulla rateizzazione bollette consumi energetici

Viene modificato l’articolo 8, D.L. 21/2022, c.d. Decreto Energia, prevedendo che Sace Spa è autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell’inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2024 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2023, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all’articolo 35, D.L. 34/2020.

Articolo 3, comma 10

Welfare aziendale

Viene modificato quanto previsto dall’articolo 12, D.L. 115/2022, il c.d. Decreto Aiuti-bis, innalzando a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché delle somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale che, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, non concorre a formare il reddito, limitatamente al periodo di imposta 2022.

Articolo 3, comma 11

Disposizioni urgenti per lo sport

Modificando l’articolo 7, comma 1, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 369, L. 205/2017, sono ulteriormente incrementate da 50 a 60 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine, nonché per il Comitato olimpico nazionale italiano – Coni, per il Comitato Italiano Paralimpico – Cip e per la società Sport e Salute Spa.

Articolo 3, comma 12

Disposizioni urgenti in favore degli enti del Terzo settore

Modificando le previsioni di cui all’articolo 8, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, il fondo istituito nello stato di previsione del Mef viene incrementato a 170 milioni di euro rispetto ai previsti 120 milioni di euro. Inoltre, viene previsto che una quota del Fondo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all’incremento dei costi sostenuti rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del Terzo settore iscritti al Runts, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54, D.Lgs. 117/2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al D.Lgs. 207/2001, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socio-assistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.

Inoltre, il Fondo previsto con il fine di sostenere gli enti iscritti al Runts, le Odv e le Aps coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54, D.Lgs. 117/2017 e le Onlus di cui al D.Lgs. 460/1997, iscritte alla relativa Anagrafe e non ricompresi tra quelli di cui sopra, è incrementato a 100, rispetto gli originari 50, milioni di euro per l’anno 2022, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato in proporzione all’incremento dei costi sostenuti nei primi 3 trimestri dell’anno 2022 rispetto all’analogo periodo dell’anno 2021 per la componente energia e il gas naturale.

Articolo 7

Disposizione in materia di autotrasporto

Viene stabilito che i contributi di cui all’articolo 14, comma 1, D.L. 144/2022, c.d. Decreto Aiuti-ter, destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all’articolo 24-ter, comma 2, lettera a), D.Lgs. 504/1995.

Articolo 8

Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento

Viene previsto un contributo per i soggetti passivi Iva obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, per l’adeguamento da effettuarsi nell’anno 2023, in misura pari al 100% della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l’anno 2023.

Il contributo è concesso sotto forma di credito d’imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997.

Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui:

– all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; e

– all’articolo 34, L. 388/2000

e l’utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni decorrenti dal 19 novembre 2022, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d’imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell’agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

Articolo 9

Modifiche al c.d. superbonus

Viene modificato il comma 8-bis dell’articolo 119, D.L. 34/2020, prevedendo che per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, dalle Onlus di cui all’articolo 10, D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6, L. 266/1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro nazionale e nei Registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7, L. 383/2000, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), D.P.R. 380/2001, la detrazione spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 e del 90% per quelle sostenute nell’anno 2023.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano:

a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all’ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l’esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), dell’articolo 119, D.L. 34/2020, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. A tal fine, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all’articolo 12, Tuir, presenti nel suo nucleo familiare, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 dell’articolo 12, Tuir, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis allegata al D.L. 176/2022 stesso.

Per gli interventi di cui all’articolo 119, D.L. 34/2020, in deroga a quanto previsto dall’articolo 121, comma 3, terzo periodo, D.L. 34/2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3, Regolamento di cui al D.P.R. 322/1998.

Con provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle entrate saranno definite le modalità attuative.

Articolo 12, comma 1

Esenzione Imu

Viene stabilito che la previsione di cui all’articolo 78, comma 3, D.L. 104/2020, in materia di esenzioni Imu per il settore dello spettacolo, deve essere interpretata nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell’Imu di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, L. 160/2019, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti de minimis.

Articolo 12, comma 3

Esenzione dall’imposta di bollo

Per effetto dell’introduzione del nuovo articolo 8-ter, nella Tabella di cui all’Allegato B al D.P.R. 642/1972, sono esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto anche le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente Autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento.

Articolo 13

Disposizioni in materia di sport

Al fine di sostenere le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi:

– dall’articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022);

– dall’articolo 7, comma 3-bis, D.L. 17/2022; e

– dall’articolo 39, comma 1-bis, D.L. 50/2022,

comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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