Con il del D.P.C.M. 27 febbraio 2019 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2019), il Governo ha disposto la proroga di diversi adempimenti che risultavano in scadenza alla fine del mese di febbraio.

Spesometro

L’attuale articolo 21, D.L. 78/2010, con decorrenza 2017, aveva sostituito il vecchio spesometro con una comunicazione telematica dei dati relative alle fatture emesse, nonché ricevute e registrate (comunicazione ancora oggi definita “spesometro”).

Tale adempimento in origine era sorto con cadenza di presentazione trimestrale, cadenza che però è stata modificata facoltativamente in semestrale; il 28 febbraio era in scadenza lo spesometro relativo alle fatture emesse e ricevute nel secondo semestre 2018 ovvero del terzo e quarto trimetre 2019.

Il D.P.C.M. di proroga ha rinviato la scadenza di tali comunicazioni al 30 aprile 2019.

Si ricorda che tale invio sarà l’ultimo: dal 2019, con l’avvento della fattura elettronica, è stato soppresso lo spesometro, a favore del cosiddetto “esterometro”.

Esterometro

A partire dal 1° gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono obbligati alla presentazione della comunicazione relativa alle operazioni effettuate e ricevute con controparti non residenti o non stabilite ai fini Iva in Italia (altresì definita “comunicazione delle operazioni trasfrontaliere” ovvero “esterometro”).

La comunicazione deve essere presentata con cadenza mensile entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento: al termine dello scorso mese di febbraio, pertanto, i contribuenti obbligati avrebbero dovuto provvedere alla presentazione della comunicazione relativa alle operazioni di gennaio.

Con il richiamato D.P.C.M., è stata disposta la proroga al 30 aprile 2019 non solo dell’esterometro relativo a gennaio, ma anche di quello relativo alle operazioni poste in essere nel mese di febbraio; pertanto, alla fine del mese di aprile occorrerà provvedere all’invio della comunicazione relativa ai primi 3 mesi del 2019.

Liquidazioni periodiche

A decorrere dal 2017 è previsto l’obbligo, per i soggetti passivi Iva, di trasmettere una comunicazione dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche Iva: la cadenza trimestrale è prevista tanto per i contribuenti che liquidano l’Iva trimestralmente, quanto per i contribuenti con liquidazioni Iva mensili.

La presentazione della comunicazione va effettuata in modalità telematica entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre (restano ferme le ordinarie scadenze di versamento del debito risultante dalla liquidazione periodica); la comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa all’ultimo trimestre è presentata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

Proprio con riferimento alla comunicazione relativa al quarto trimestre 2018, in scadenza lo scorso 28 febbraio, il D.P.C.M. ha disposto la proroga al 10 aprile.

Gestione di portali elettronici

Il D.L. 135/2018, all’articolo 11-bis, commi 11-15, prevede che se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza e cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, questo si considera abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Per tali soggetti, il D.P.C.M. proroga:

  • al 16 maggio 2019, con la maggiorazione dello 0,40% mensile a titolo di interesse corrispettivo, la scadenza per l’effettuazione dei versamenti dell’Iva relativi ai primi tre mesi del 2019, in scadenza il 16 aprile;

  • al 31 maggio 2019 la trasmissione delle comunicazioni dei dati delle operazioni transfrontaliere (esterometro) relative alle operazioni dei mesi di marzo e aprile 2019.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

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