Come più volte segnalato in precedenti informative, l’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972 (in pratica, i soggetti che certificano le operazioni ai fini Iva a mezzo di scontrino e/o ricevuta fiscale), memorizzino elettronicamente e trasmettano telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.
Con riferimento alla decorrenza di detto obbligo si è osservato che:
- dallo scorso 1° luglio 2019 l’obbligo ha interessato i soggetti con volume d’affari relativo all’anno 2018 superiore a 400.000 euro (dato da verificare nel quadro VE del modello di dichiarazione annuale Iva 2019);
- dal prossimo 1° gennaio 2020 l’obbligo diviene generalizzato per tutti i soggetti Iva a prescindere dalla misura del volume d’affari conseguito nell’anno precedente.
Gli esoneri
Fin dallo scorso mese di luglio 2019 il Legislatore ha individuato specifiche ipotesi di esonero dal predetto obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate. Si tratta, in particolare, di esoneri non definitivi ma che operano per un periodo transitorio.
Con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze datato 10 maggio 2019 vengono individuate le relative fattispecie con la precisazione che.
- per alcune tipologie il 31 dicembre 2019 segnerà la fine del periodo di esonero mentre
- per altre è l’articolo 3 del citato decreto a stabilire che con nuovi decreti saranno individuate le relative date a partire dalle quali verranno meno detti esoneri (ad oggi nessun decreto successivo a quello del 10 maggio 2019 risulta emanato).
Gli esoneri del D.M. 10 maggio 2019
operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, già previste dall’articolo 2, D.P.R. 696/1996 (elencate in precedente informativa);prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate ai punti precedenti o rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’attività esaminata dell’anno 2018;alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto (ad esempio navi, aerei, treni) nel corso di un trasporto internazionale;cessioni di beni e prestazioni di servizi c.d. “non oil” effettuate da esercenti impianti di distribuzione di carburante qualora i relativi compensi/ricavi non superino l’1% del volume di affari complessivo dell’anno 2018. |
Il citato decreto specifica, infine, che le operazioni diverse da quelle indicate nelle precedenti lettere a) e b) continueranno a essere annotate nel registro dei corrispettivi e, quando previsto, sarà necessario il rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale tradizionale al cliente.
Le novità del decreto crescita
Con il comma 1 dell’articolo 12-quinquies, D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019 (c.d. Decreto Crescita) vengono introdotte importanti modifiche all’articolo 2, D.Lgs. 127/2015 in tema di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
In particolare viene sostituito il comma 6-ter (la precedente versione di tale comma prevedeva l’emanazione di un D.M. che per le operazioni effettuate in determinate zone con scarsa o assente connettività internet permettesse di continuare a fare ricorso a scontrini e ricevute fiscali) che ora prevede quanto segue:
- i dati relativi ai corrispettivi giornalieri sono trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione (determinata secondo le regole generali previste dall’articolo 6, Decreto Iva);
- restano fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998.
- nei primi 6 mesi
di vigenza dell’obbligo, e quindi
- per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2019 per coloro che hanno conseguito nel 2018 un volume di affari superiore a 400.000 euro
- per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti,
le sanzioni previste dal comma 6 (sono quelle dettate dall’articolo 6, comma 3 e articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997 per le violazioni in tema di scontrino e ricevuta fiscale) non si applicano in caso di trasmissione telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Il periodo transitorio
A proposito del richiamato periodo “semestrale” di moratoria delle sanzioni è importante precisare – come ribadito anche da Assonime con la circolare n. 24 del 22 novembre 2019 – che:
- detto periodo transitorio riguarda solo la fase di trasmissione (che passa transitoriamente da 12 giorni alla fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione),
- e non quella di memorizzazione dei corrispettivi (che dovrà rispettare il termine giornaliero normativamente previsto).
Con la circolare n. 15/E/2019 l’Agenzia delle entrate, in relazione al citato periodo transitorio, precisa che:
- con provvedimento direttoriale saranno individuate le modalità telematiche di trasmissione dei corrispettivi;
- detti soggetti potranno adempiere temporaneamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante registratori di cassa già in uso ovvero tramite ricevute fiscali (possibilità consentita fino al momento di attivazione del registratore telematico e, in ogni caso, non oltre la scadenza del semestre scadente, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 o al 30 giugno 2020 nei casi descritti in precedenza).
Relativamente al precedente punto a) è con il provvedimento n. 236086 del 4 luglio 2019 che vengono fissate le modalità di trasmissione dei corrispettivi nel citato periodo transitorio.
In particolare sono 3 i servizi online messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate per procedere alla trasmissione dei corrispettivi:
- servizio di upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate;
- servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”,
- sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS (su canale cifrato TLS in versione 1.2 esclusiva) ovvero un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP, secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
La trasmissione dei corrispettivi secondo una delle richiamate modalità potrà avvenire, alternativamente:
- direttamente a cura del contribuente;
- attraverso un intermediario abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
In quest’ultimo caso, gli intermediari incaricati della trasmissione telematica rilasciano al contribuente copia della comunicazione trasmessa e della ricevuta, che ne attesta il ricevimento da parte dell’Agenzia delle entrate e costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
I vantaggi del registratore telematico
Vale poi la pena ricordare che i soggetti obbligati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in luogo delle richiamate semplificazioni transitorie, potranno comunque dotarsi sin dal 1° gennaio 2020 di un registratore telematico.
I vantaggi della sua adozione, come ricordato dalla già citata circolare Assonime 24 dello scorso 22 novembre 2019 sono così riassumibili:
- non è più necessario tenere il registro dei corrispettivi:
- non è più richiesta la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti;
- non sussiste più l’obbligo di conservazione del libretto di servizio;
- la revisione periodica dell’apparecchio passa da annuale a biennale;
- viene riconosciuto un credito d’imposta per l’acquisto del registratore telematico per l’adattamento dei tradizionali registratori di cassa.
La lotteria degli scontrini
Con riferimento alla cosiddetta “lotteria degli scontrini”, e cioè alla possibilità di partecipare alla estrazione di premi in denaro sulla base dei documenti commerciali rilasciati dai nuovi registratori telematici, che tanta ilarità ha suscitato nell’opinione pubblica, si segnala che il recente decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020, recentemente convertito in legge, ha apportato significativi ritocchi a tale disciplina in un’ottica di semplificazione degli adempimenti sia per gli esercenti che per i consumatori, rinviando altresì la decorrenza di detta disciplina a partire dal 1° luglio 2020.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.