Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) interviene sui termini di versamento delle imposte, introducendo ulteriori differimenti rispetto a quelli già previsti dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020 (Decreto Cura Italia). Tali disposizioni, in particolare, sono contenute nell’articolo 18.
I nuovi differimenti
A differenza di quanto previsto dalle disposizioni contenute nel D.L. 18/2020, l’articolo 18, ai commi 1 e 2, stabilisce un differimento potenzialmente di più ampia portata, visto che è applicabile indipendentemente dalla dimensione del soggetto.
È però prevista la verifica di un requisito: per fruire del differimento è necessario dimostrare una riduzione del volume di fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, riduzione che dipende dalla dimensione del soggetto:
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) non superiori a 50 milioni nel 2019, è necessario verificare una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% (confronto tra marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019);
- per imprese (o professionisti) con ricavi (o compensi) superiori a 50 milioni (nel 2019), è richiesta una contrazione del 50% del fatturato o dei corrispettivi.
È bene sottolineare che ciascun mese è autonomo, e quindi vi potranno essere molteplici situazioni:
- la contrazione del mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di aprile 2020;
- la contrazione del mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 comporta la possibilità di differire i versamenti in scadenza nel mese di maggio 2020;
- la contrazione in entrambi i mesi di marzo ed aprile del 2020 rispetto ai rispettivi mesi del 2019 comporta il differimento dei tributi dovuti per entrambi i mesi di aprile e maggio.
Debiti oggetto di sospensione sono:
- l’imposta sul valore aggiunto (per i mesi di marzo ed aprile 2020, ovvero per il primo trimestre 2020);
- le ritenute (Irpef e relative addizionali sui redditi di lavoro dipendente e assimilato di cui agli articoli 23 e 24, D.P.R. 600/1973) nonché i contributi previdenziali e assicurativi dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).
Contribuenti di recente costituzione
Il comma 5 dell’articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi.
Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso, indipendentemente dalla contrazione di fatturato o corrispettivi.
Contribuenti nelle zone emergenziali
Il comma 6 si occupa dei soggetti (imprese e professionisti) che operano nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, per i quali la sospensione opera indipendentemente dal volume di ricavi o compensi 2019, facendo riferimento alla riduzione di fatturato o di corrispettivi (nei mesi di marzo ed aprile), nella misura di almeno il 33%.
Anche in questo caso occorre osservare la contrazione di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 darà diritto al differimento dei versamenti in scadenza nel mese di aprile; la contrazione di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 darà diritto al differimento dei versamenti del mese di maggio.
Enti non commerciali
Per gli enti non commerciali, per gli enti del terzo settore e per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, è previsto lo spostamento dei versamenti relativi a ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilato e contributi previdenziali ed assistenziali ed i premi per le assicurazioni obbligatorie.
Il nuovo termine di versamento dei predetti tributi e contributi sospesi è fissato al 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di giugno.
Differimenti ex D.L. 18/2020
Infine, il comma 8 dell’articolo 18 prevede l’applicabilità delle disposizioni contenute nei precedenti provvedimenti (articolo 8, D.L. 9/2020 e articolo 61, comma 1 e 2, D.L. 18/2020) riguardanti la sospensione dei termini di versamento per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, qualora per tali imprese non si dovessero verificare i nuovi presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di fatturato.
Si tratta in particolare delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator, oltre ad altri settori individuati (tra questi si segnalano bar e ristoranti, nonché le imprese di trasporto). Tali soggetti beneficiano della sospensione sino al 30 aprile in relazione alle ritenute su lavoro dipendente ad assimilato e contributi previdenziali ed assicurativi (ex articolo 8, comma 1, D.L. 9/2020) oltre alla sospensione dell’Iva in scadenza nel mese di marzo (articolo 61, comma 2). Questi versamenti dovranno essere effettuati entro il 31 maggio (salvo rateazione in 5 rate mensili).
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.