L’ Agenzia delle Entrate ha pubblicato l’aggiornamento della guida ” Comunicazioni sui controlli delle dichiarazioni”. Gli aggiornamenti più recenti riguardano:
- le rateizzazioni delle comunicazioni di irregolarità;
- la riduzione delle sanzioni per i versamenti tardivi.
Rateizzazione delle comunicazioni di irregolarità
La rateizzazione può avvenire con due modalità (decreto legislativo n. 159/2015):
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Il mancato pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (con una tolleranza di 7 giorni), ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, fa perdere il beneficio della rateizzazione.
Come previsto dall’art. 3 del D.lgs. 159/2015 la decadenza dalla rateizzazione non avviene quando:
- il versamento della prima rata si effettua con un ritardo non superiore a 7 giorni;
- il versamento di una qualsiasi rata è insufficiente per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro.
Riassumendo: la decadenza della rateizzazione può avvenire:
- quando la prima rata non viene pagata entro 37 giorni dal ricevimento della comunicazione (30 giorni previsti per il pagamento più 7 giorni di tolleranza);
- per insufficiente versamento di una qualsiasi rata per una frazione superiore al 3% o, in ogni caso, a 10.000 euro;
- se non si paga una rata diversa dalla prima entro la scadenza della rata successiva.
Al verificarsi di uno dei casi sopra citati, gli importi residui dovuti a titolo di imposta, sanzioni e interessi sono iscritti a ruolo.
Riduzione delle sanzioni per i versamenti tardivi
Il contribuente può regolarizzare la propria posizione usufruendo di una sanzione ridotta (oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi) quando:
- la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici avviene entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, o di quella definitiva con la rideterminazione delle somme a debito. Si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista
- la regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria. Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali tempestivamente, e non oltre 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione degli esiti del controllo, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente. Per poter usufruire della sanzione ridotta, deve versare le somme residue entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.
- per le somme dovute sui redditi soggetti a tassazione separata non sono dovuti né interessi né sanzioni, se il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla data di rettifica se corretta dall’ufficio.
Tipi di comunicazione | Termine | Sanzione |
Comunicazione per errori formali (non incidenti sul pagamento del tributo) | entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione | nessuna |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo automatico | entro 30 giorni dal ricevimento della prima o ultima comunicazione | 10% dell’imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 1/3) |
Comunicazione dell’imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata | entro 30 giorni dal ricevimento dell’unica o ultima comunicazione | Nessuna |
Comunicazione relativa agli esiti del controllo formale | entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione | 20% dell’imposta (sanzione ordinaria del 30% ridotta a 2/3) |