Il Decreto Aiuti-bis ha innalzato, per il 2022, fino a 600 euro il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Tale limite è stato poi innalzato a 3.000 euro a opera del Decreto Aiuti-quater.
Con la circolare n. 35/E/2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale. In particolare, per il solo 2022, sono incluse anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, cioè quelle relative a immobili a uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio, quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari. Inoltre, rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Ambito soggettivo |
La disposizione vale per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente (come ad esempio co.co.co. e amministratori). |
I fringe benefit possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam (non per forza a tutti). |
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Ambito oggettivo |
Sono incluse anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, elettricità e gas. |
Il limite massimo di non concorrenza al reddito (non imponibilità) è innalzato per il 2022 da 258,23 a 3.000 euro. |
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Rientrano anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir, nonché quelli per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. |
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Utenze domestiche |
Devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile comprendere anche le utenze:
Il datore di lavoro deve:
In entrambi i casi è opportuno acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. Resta fermo che tutta la documentazione indicata nella dichiarazione sostitutiva dev’essere conservata dal dipendente in caso di controllo dell’Amministrazione finanziaria. La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12, Tuir o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore. Le somme erogate (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nel 2023, purché riguardino consumi effettuati nel 2022. |
Superamento del limite massimo |
Se, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche risultino superiori a 3.000 euro, si riprende a tassazione l’intero importo corrisposto, sin dal primo euro (i 3.000 euro non sono una franchigia). |
Principio di cassa allargato |
Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato). I benefit erogati mediante voucher si considerano percepiti nel momento in cui entrano nella disponibilità del lavoratore, anche se il servizio è fruito in seguito. |
Rapporti col bonus carburante 200 + 600 |
Il regime dei 3.000 euro (articolo 51, comma 3, Tuir), limitato all’anno d’imposta 2022, è un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante. Perciò, nel 2022, i beni e i servizi erogati a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di 200 euro in buoni benzina (bonus carburante) e di 3.000 euro per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Se il bonus carburante è superiore a 200 euro diviene interamente imponibile ed è assoggettato a tassazione ordinaria anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle norme di riferimento (3.000 euro per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, Tuir, e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria. |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.